(1) A seconda della gravità dell’infrazione alle norme di comportamento comuni e al regolamento scolastico interno, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo verbale con nota nel registro dell’insegnante;
- esclusione dalla frequenza del corso con decorrenza immediata per un periodo di tempo che può arrivare anche alla fine dell’anno scolastico;
- esclusione dalla frequenza del corso con decorrenza immediata per l’anno scolastico corrente e l’anno scolastico seguente.
(2) I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), sono adottati dalla/dal docente o dal Direttore/dalla Direttrice.
(3) I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati dal Direttore/dalla Direttrice dopo aver ascoltato i docenti, le giustificazioni o motivazioni dell’allievo/allieva e, in caso di allievi minorenni, dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.
(4) I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottati soltanto se:
- l’allieva/l’allievo viene meno ai propri obblighi in modo grave o intenzionale;
- se, per infrazioni simili occorse nel passato, i provvedimenti disciplinari adottati si sono rivelati inutili;
- se il comportamento dell’allievo/allieva rappresenta un pericolo per la struttura e i beni di uso comune della Scuola di musica o una minaccia per la moralità o l’incolumità fisica degli altri membri della comunità scolastica.
(5) I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere comunicati per iscritto all’allievo/allieva e, in caso di allievi minorenni, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale.
(6) Avverso i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) le allieve e gli allievi maggiorenni, oppure i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di minorenni, possono proporre opposizione al Direttore/alla Direttrice della Scuola di musica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.