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p) Decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2020, n. 201)
Regolamento generale della Scuola di musica in lingua italiana “Antonio Vivaldi”

1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2020, n. 24.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l’attività della Scuola di musica in lingua italiana “Antonio Vivaldi”, di seguito denominata “Scuola di musica”.

(2) Le disposizioni del presente regolamento sono vincolanti per le allieve e gli allievi della Scuola di musica e, in caso di allieve e allievi minorenni, per i loro genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 2 (Calendario della Scuola di musica)

(1) Le disposizioni relative al calendario scolastico provinciale si applicano anche alle attività della Scuola di musica se non regolate esplicitamente in modo diverso.

(2) L’attività didattica della Scuola di musica inizia di norma una settimana dopo la data di inizio delle lezioni e termina l’ultimo giorno di scuola fissato dal calendario scolastico provinciale.

Art. 3 (Offerta formativa)

(1)L’offerta formativa della Scuola di musica è definita dal Piano dell’Offerta Formativa (POF) e si articola in:

  1. corsi per bambini;
  2. corsi vocali e strumentali;
  3. corsi collettivi: teorici, di musica d’insieme e laboratori;
  4. progetti speciali (attività di educazione musicale e strumentale);
  5. attività nelle scuole organizzate in collaborazione con la Direzione Istruzione e Formazione italiana e con gli istituti scolastici provinciali.

Art. 4 (Durata e orario delle lezioni)

(1) La durata delle singole unità di lezione è fissata dal Piano dell’Offerta Formativa della Scuola di musica, tenendo conto dell’organizzazione delle lezioni, degli aspetti pedagogico-didattici e delle necessità di studio dell’allievo/allieva. Per consentire una preparazione adeguata, nel rispetto degli obiettivi didattici prefissati, è necessario garantire ad ogni allievo/allieva un arco temporale congruo e corrispondente alle rispettive esigenze di crescita musicale e culturale.

(2) L’orario delle lezioni è stabilito dalla Scuola di musica in accordo con gli insegnanti. Nel predisporre gli orari i docenti tengono conto, per quanto possibile, di eventuali esigenze particolari degli iscritti; a tale scopo vengono organizzati all’inizio dell’anno scolastico appositi incontri con le allieve e gli allievi e le rispettive famiglie.

Art. 5 (Iscrizioni e rinnovo dell’iscrizione)

(1) Le domande di iscrizione vengono presentate nel mese di maggio.

(2) L’ammissione e l’iscrizione alla Scuola di musica sono subordinate al numero di posti disponibili per ogni corso. Coloro che, per mancanza di posti disponibili, non possono iscriversi ai corsi sono inseriti in una lista d’attesa secondo i criteri indicati all’articolo 7.

(3) L’accoglimento o il rigetto dell’iscrizione sono comunicati agli interessati di norma entro la fine di luglio.

(4) Il rinnovo delle iscrizioni ai successivi anni di corso ha luogo nel mese di aprile. Possono rinnovare l’iscrizione e hanno diritto a mantenere il proprio posto gli allievi e le allieve che nell’anno scolastico precedente hanno frequentato almeno due terzi delle lezioni del rispettivo corso e ottenuto dall’insegnante una valutazione positiva.

(5) La sottoscrizione del modulo di iscrizione/rinnovo iscrizione predisposto dalla Scuola di musica comporta l’accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento e del Piano dell’Offerta Formativa e, in particolare, le disposizioni relative alle rette di frequenza, alle scadenze dei pagamenti e al noleggio degli strumenti.

(6) L’iscrizione a due corsi di strumento è consentita solo previo parere positivo dei docenti coinvolti e della direzione della Scuola di musica.

(7) Chi è iscritto al Conservatorio può frequentare contemporaneamente i corsi presso la Scuola di musica, compatibilmente con la disponibilità di posti. Agli allievi e alle allieve che frequentano una scuola a carattere statale con opzione provinciale musica non è consentita l’iscrizione ai corsi strumentali e vocali. È consentita invece l’iscrizione a tutti gli altri corsi.

(8) Nel corso dell’anno scolastico è possibile cambiare strumento solo nel caso in cui vi sia disponibilità di posti e previo parere positivo dei docenti e della direzione della Scuola di musica.

Art. 6 (Inserimento nei corsi)

(1) I nuovi iscritti sono inseriti nei corsi secondo i criteri e nell’ordine di seguito indicati:

  1. allievi e allieve provenienti dal secondo anno del corso “Suono X 4”, organizzato dalla Scuola di musica;
  2. allievi e allieve delle scuole secondarie di primo grado inseriti in convenzione;
  3. allievi e allieve che stanno concludendo l’ultimo anno di una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale nell’anno di riferimento e che desiderano proseguire con lo studio dello strumento musicale oggetto del diploma;
  4. tutti gli allievi e le allieve delle scuole secondarie di primo grado;
  5. allievi e allieve che abbiano chiesto la riconferma in lista d’attesa.

Art. 7 (Liste d’attesa)

(1) In caso di mancanza di posti disponibili per la materia richiesta, viene redatta una lista di attesa in base all’ordine di arrivo delle richieste e alle eventuali precedenze riportate nei criteri di cui all’articolo 6.

(2) Le liste d’attesa rimangono valide per tutto l’anno scolastico in cui è stata effettuata l’iscrizione; qualora nel corso dell’anno scolastico si rendano disponibili dei posti, le nuove iscrizioni sono accolte seguendo l’ordine della lista d’attesa.

(3) Chi, pur avendo presentato domanda di iscrizione entro i termini prescritti, non è stato ammesso per indisponibilità di posti, può chiedere, entro il 30 aprile dell’anno successivo, la riconferma in lista d’attesa e in tal caso ha la precedenza rispetto a coloro che hanno presentato una prima domanda di iscrizione.

Art. 8 (Articolazione dei corsi e frequenza)

(1) I corsi vocali e strumentali sono suddivisi in tre livelli:

  1. I livello, che corrisponde a una preparazione di base;
  2. II livello, che corrisponde a una preparazione intermedia;
  3. III livello, che corrisponde a una preparazione superiore.

(2) I tre livelli sono disciplinati in base al Piano dell’Offerta Formativa della Scuola di musica.

(3) Per ogni livello è prevista una frequenza massima di quattro anni. Una permanenza superiore ai quattro anni deve essere adeguatamente motivata dal/dalla docente e autorizzata dalla direzione della Scuola di musica.

(4) Nel caso in cui l’allievo/l’allieva passi di livello prima dei quattro anni stabiliti, gli anni di studio non frequentati sono accreditati come bonus per i livelli successivi.

(5) Il conteggio degli anni di corso non comprende i corsi per bambini, ma ha inizio con la frequenza della prima classe della scuola secondaria di primo grado.

(6) Al fine del conteggio degli anni di permanenza sono considerati tutti gli anni di frequenza di uno stesso corso presso la Scuola di musica, anche se interrotti per alcuni periodi.

Art. 9 (Ritiri)

(1) Il ritiro dai corsi avviene tramite comunicazione scritta alla segreteria della Scuola di musica.

(2) Chi per quattro volte consecutive risulta assente ingiustificato è automaticamente escluso dal corso.

Art. 10 (Valutazione)

(1) Il personale docente valuta il rendimento delle allieve e degli allievi sulla base dell’interesse dimostrato, della continuità nella frequenza e dei risultati raggiunti in relazione ai programmi di studio.

(2) Le allieve e gli allievi minorenni dei corsi vocali e strumentali ricevono la scheda di valutazione due volte all’anno, ossia alla fine di gennaio e alla fine dell’anno scolastico; la scheda deve essere firmata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

(3) La valutazione è espressa con numeri decimali: 10, 9, 8, 7, 6, 5 (valutazione negativa) e, nei corsi per bambini, può essere sostituita dall’attestato di frequenza.

(4) Per la valutazione delle allieve e degli allievi che richiedono il riconoscimento dell’attività musicale extrascolastica si applicano le indicazioni definite dalla Giunta provinciale in esecuzione dell’articolo 1/quater della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche.

Art. 11 (Esami)

(1) A conclusione di ogni livello è previsto il superamento dei relativi esami.

(2) Il passaggio dal I al II livello è valutato da almeno due docenti della Scuola di musica. Il passaggio dal II al III livello e l’esame conclusivo sono valutati da una commissione nominata dalla direzione e composta da almeno tre docenti e dalla Direttrice/dal Direttore della Scuola di musica.

(3) A conclusione del I livello gli allievi e le allieve ricevono un attestato di frequenza.

(4) A conclusione del II o del III livello gli allievi e le allieve ricevono un diploma con il giudizio espresso dalla commissione o un attestato di frequenza.

Art. 12 (Rette di frequenza)

(1) Le rette annuali di frequenza per i corsi indicati nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola di musica sono determinate in base all’età degli iscritti e sono le seguenti:

 

CORSO

Corsi per bambini

Corsi per bambini

 

90,00

Corso “Suono x 4”

 

 110,00

Corsi vocali e strumentali

Strumento e canto I livello

Informatica musicale

fino ai 25 anni

 

180,00

dai 26 ai 64 anni

 

330,00

dai 65 anni

 

190,00

Strumento e canto II livello

fino ai 25 anni

 

 200,00

dai 26 ai 64 anni

 

350,00

dai 65 anni

 

210,00

Strumento e canto III livello

fino ai 25 anni

 

300,00

dai 26 ai 64 anni

 

 400,00

dai 65 anni

 

310,00

Progetti speciali

 

 

da

 50,00

a

 500,00

 

 

 

Corsi teorici e di musica d’insieme (*)

 

 150,00

(*)  Gratuiti per chi frequenta un corso di strumento o canto

 

Art. 13 (Pagamento e scadenze)

(1) La retta di frequenza per i nuovi iscritti ai corsi deve essere versata entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell’iscrizione. L’iscrizione si perfeziona con il versamento della retta nella misura stabilita dal Piano dell’Offerta Formativa approvato; in caso contrario l’iscrizione resta preclusa.

(2) La retta per il rinnovo dell’iscrizione ai successivi anni dei corsi va versata entro il 30 aprile. La frequenza del corso è subordinata al versamento della relativa retta di cui all’Art. 12, comma 1.

(3) Agli allievi e alle allieve particolarmente meritevoli, che hanno concluso il II livello e partecipato con assiduità a manifestazioni di prestigio organizzate dalla Scuola di musica, può essere concessa, su proposta della Direttrice/del Direttore della Scuola di musica, la gratuità dell’iscrizione ai corsi per l’anno scolastico successivo. La proposta è sottoposta all’approvazione della Conferenza dei responsabili dei gruppi di lavoro, nel rispetto del principio di economicità e considerando il livello di preparazione raggiunto dall’allieva/allievo e la sua regolare frequenza.

(4) Il ritiro dai corsi deve essere comunicato alla Scuola di Musica via e-mail entro il 31 dicembre. La restituzione della retta proporzionale ai periodi di lezione non frequentati deve essere richiesta per iscritto ed è possibile solo nei seguenti casi:

  1. trasferimento della residenza al di fuori della provincia di Bolzano;
  2. iscrizione al Conservatorio;
  3. iscrizione a una scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale;
  4. grave malattia.

(5) Se la nuova iscrizione avviene entro il 31 gennaio dell’anno scolastico in corso, deve essere corrisposta l’intera retta; se avviene dopo il 31 gennaio, la retta di frequenza è calcolata al 50 per cento.

Art. 14 (Riduzione delle rette e agevolazioni)

(1) Per i fratelli minorenni delle allieve e degli allievi iscritti si applica una riduzione della retta di frequenza pari a 40 euro. La riduzione non si applica ai corsi per bambini.

(2) Le allieve e gli allievi della Scuola di musica che frequentano un corso vocale o strumentale o entrambi sono esenti dal pagamento delle rette dei corsi teorici e di musica d’insieme.

(3) Le allieve e gli allievi di età inferiore ai 25 anni il cui reddito familiare risulti essere inferiore al reddito minimo stabilito dal decreto dell’Assessora alle Politiche sociali n. 21437/2015 del 21 dicembre 2015 possono richiedere una riduzione del 50 per cento della retta, oltre all’eventuale riduzione prevista per i fratelli.

(4) I nuovi iscritti devono presentare la domanda di riduzione della retta al momento dell’iscrizione, mentre le allieve e gli allievi reiscritti devono presentarla entro il 30 marzo di ogni anno scolastico.

(5) In caso di allieve e allievi minorenni, la domanda di riduzione della retta di frequenza deve essere presentata dai genitori.

Art. 15 (Noleggio degli strumenti)

(1) La Scuola di musica mette a disposizione dei propri allievi e allieve gli strumenti musicali, che, di norma, possono essere noleggiati per un massimo di 3 anni.

(2) Il noleggio ha la durata di un anno scolastico e avviene in base all’ordine cronologico in cui sono pervenute le richieste, fino ad esaurimento degli strumenti disponibili.

(3) I costi del noleggio sono:

  1. 50,00 euro per strumenti con valore inferiore a 1.000 euro;
  2. 100,00 euro per strumenti con valore da 1.000 a 5.000 euro.

(4) Il noleggio è disciplinato da un contratto scritto, con cui l’allievo/allieva o, in caso di allieve e allievi minorenni, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale si assumono la responsabilità della custodia e della cura dello strumento, provvedono alle spese di conservazione e alla ordinaria e piccola manutenzione e si impegnano a restituire lo strumento nello stato in cui è stato consegnato. La consegna dello strumento può avvenire solo una volta pagato il costo del noleggio di cui al comma 3.

(5) Il noleggio a persone esterne è consentito solo in via eccezionale, dietro autorizzazione della direzione della Scuola di musica, previa stipula del contratto di cui al comma 4.

(6) Non sono disponibili per il noleggio pianoforti, tastiere elettroniche, organi, clavicembali e strumenti a percussione.

Art. 16 (Attività nelle scuole)

(1) La Scuola di musica svolge attività di formazione musicale rivolte agli allievi e alle allieve delle scuole di ogni ordine e grado della provincia, in accordo con le direzioni degli istituti e seguendo le linee guida stabilite dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana.

(2) La Scuola di musica stipula con gli istituti scolastici apposite convenzioni per definire i termini della collaborazione e le caratteristiche dei progetti attivati.

Art. 17 (Regolamento scolastico interno)

(1) La Scuola di musica elabora un regolamento scolastico interno, le cui disposizioni sono vincolanti per gli allievi e le allieve e, se minorenni, per i loro genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dal momento dell’iscrizione ai corsi.

Art. 18 (Provvedimenti disciplinari)

(1) A seconda della gravità dell’infrazione alle norme di comportamento comuni e al regolamento scolastico interno, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. richiamo verbale con nota nel registro dell’insegnante;
  2. esclusione dalla frequenza del corso con decorrenza immediata per un periodo di tempo che può arrivare anche alla fine dell’anno scolastico;
  3. esclusione dalla frequenza del corso con decorrenza immediata per l’anno scolastico corrente e l’anno scolastico seguente.

(2) I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), sono adottati dalla/dal docente o dal Direttore/dalla Direttrice.

(3) I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati dal Direttore/dalla Direttrice dopo aver ascoltato i docenti, le giustificazioni o motivazioni dell’allievo/allieva e, in caso di allievi minorenni, dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

(4) I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottati soltanto se:

  1. l’allieva/l’allievo viene meno ai propri obblighi in modo grave o intenzionale;
  2. se, per infrazioni simili occorse nel passato, i provvedimenti disciplinari adottati si sono rivelati inutili;
  3. se il comportamento dell’allievo/allieva rappresenta un pericolo per la struttura e i beni di uso comune della Scuola di musica o una minaccia per la moralità o l’incolumità fisica degli altri membri della comunità scolastica.

(5) I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere comunicati per iscritto all’allievo/allieva e, in caso di allievi minorenni, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale.

(6) Avverso i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) le allieve e gli allievi maggiorenni, oppure i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di minorenni, possono proporre opposizione al Direttore/alla Direttrice della Scuola di musica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Art. 19 (Applicazione)

(1) Il presente regolamento si applica a partire dall’anno scolastico 2020/2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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