(1) Le disposizioni relative al calendario scolastico provinciale si applicano anche alle attività della Scuola di musica se non regolate esplicitamente in modo diverso.
(2) L’attività didattica della Scuola di musica inizia di norma una settimana dopo la data di inizio delle lezioni e termina l’ultimo giorno di scuola fissato dal calendario scolastico provinciale.