(1) La Scuola di musica svolge attività di formazione musicale rivolte agli allievi e alle allieve delle scuole di ogni ordine e grado della provincia, in accordo con le direzioni degli istituti e seguendo le linee guida stabilite dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana.
(2) La Scuola di musica stipula con gli istituti scolastici apposite convenzioni per definire i termini della collaborazione e le caratteristiche dei progetti attivati.