(1) Per i fratelli minorenni delle allieve e degli allievi iscritti si applica una riduzione della retta di frequenza pari a 40 euro. La riduzione non si applica ai corsi per bambini.
(2) Le allieve e gli allievi della Scuola di musica che frequentano un corso vocale o strumentale o entrambi sono esenti dal pagamento delle rette dei corsi teorici e di musica d’insieme.
(3) Le allieve e gli allievi di età inferiore ai 25 anni il cui reddito familiare risulti essere inferiore al reddito minimo stabilito dal decreto dell’Assessora alle Politiche sociali n. 21437/2015 del 21 dicembre 2015 possono richiedere una riduzione del 50 per cento della retta, oltre all’eventuale riduzione prevista per i fratelli.
(4) I nuovi iscritti devono presentare la domanda di riduzione della retta al momento dell’iscrizione, mentre le allieve e gli allievi reiscritti devono presentarla entro il 30 marzo di ogni anno scolastico.
(5) In caso di allieve e allievi minorenni, la domanda di riduzione della retta di frequenza deve essere presentata dai genitori.