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Delibera 12 maggio 2020, n. 327
Istituzione di un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell'infanzia e gli alunni e le alunne della scuola primaria (modificata con delibera n. 418 del 16.06.2020)

Allegato A

Istituzione di un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell’infanzia e gli alunni e le alunne della scuola primaria

Art. 1
Istituzione di un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell’infanzia e gli alunni e le alunne della scuola primaria

1. Ferma restando la sospensione dell’attività educativa e dell’attività didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole a seguito dell’emergenza epidemiologica a causa di COVID-19, e ferma restando l’attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, di attività didattiche a distanza nelle scuole, le scuole dell’infanzia e le scuole progettano ed offrono un servizio di emergenza per i bambini delle scuole dell’infanzia e per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola primaria.

2. Il servizio di emergenza può avere inizio non prima dal decimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge provinciale n. 4/2020 e dura fino al termine delle attività formative con i bambini nelle scuole dell’infanzia e delle lezioni nelle scuole stabilite dal calendario scolastico.

3. La realizzazione spetta al personale pedagogico delle scuole dell’infanzia e al personale docente delle scuole primarie nel rispetto di quanto previsto dal loro stato giuridico. Con riferimento alla scelta del personale che svolge il servizio di emergenza, si tiene conto delle relative condizioni di salute nonché, per quanto possibile, delle relative condizioni familiari.

4. La competente direttrice o il competente direttore provinciale, con propria circolare, può stabilire ulteriori dettagli e modalità per garantire un operato uniforme delle scuole dell’infanzia o delle scuole e per coordinare l’attività delle scuole dell’infanzia e delle scuole.

Art. 2
Determinazione dei posti per il servizio di emergenza

1. Le direttrici e i direttori dei circoli delle scuole dell’infanzia e le dirigenti scolastiche e i dirigenti scolastici dei circoli di scuola elementare e degli istituti comprensivi determinano le eventuali capienze per il servizio di emergenza tenendo conto dei locali disponibili delle singole scuole dell’infanzia e dei plessi.

2. In ogni caso rispettano le seguenti condizioni:

a) nella scuola dell’infanzia le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro bambini. Nella scuola primaria le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei alunni e alunne;

b) ogni gruppo viene accompagnato da una persona;

c) i gruppi di bambini rimangono per quanto possibile invariati per tutta la durata delle iniziative o per la durata delle restrizioni imposte dall’emergenza SARS-COV-2;

d) nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;

e) le attività devono tenersi per quanto sia possibile all’aperto e, qualora all’interno dell’edificio, comunque sempre nello stesso luogo.

3. Le direttrici e i direttori dei circoli delle scuole dell’infanzia e le dirigenti scolastiche e i dirigenti scolastici dei circoli di scuola elementare e degli istituti comprensivi pubblicano il numero dei bambini, degli alunni e delle alunne ammessi al servizio di emergenza e lo comunicano alla competente Direzione Istruzione e Formazione.

Art. 3
Requisiti di ammissione al servizio di emergenza

1. Nel limite dei posti disponibili, al servizio di emergenza di cui all’art. 1 sono ammessi i bambini e gli alunni e le alunne i cui genitori o esercenti la responsabilità genitoriale

a) non hanno altro modo di prendersi cura dei bambini attraverso l’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, attraverso un adulto che vive nella stessa famiglia, attraverso un partner o parenti stretti;

b) non hanno l’opportunità di utilizzare modelli di orario di lavoro flessibile;

c) non hanno la possibilità di accedere a modelli di smart working o home office;

d) possono comprovare di essere in servizio durante il periodo del servizio di emergenza (mattina).

2. In ogni caso sono ammessi al servizio di emergenza esclusivamente i bambini e gli alunni e le alunne che nell’anno scolastico 2019/2020 risultano già essere iscritti nella relativa scuola dell’infanzia o scuola primaria.

3. La domanda di ammissione al servizio di emergenza può essere presentata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale che si trovano in una situazione familiare precaria, confermata dal Servizio sociale. Tali richiedenti non sono tenuti a soddisfare i criteri di cui al comma 1, lettere da a) a d).

4. Il servizio di emergenza attivato presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di cui all’art. 1 può essere frequentato anche da bambini e bambine nonché da alunni e alunne di tutti i gradi di scuola che, in base alla loro disabilità, vengono accompagnati o accompagnate da un collaboratore o da una collaboratrice all’integrazione. In questi casi i richiedenti non sono tenuti a soddisfare i criteri di cui al comma 1, lettere da a) a d).

Art. 4
Domanda di ammissione al servizio di emergenza

1. Fatta eccezione per i casi contemplati dall’art. 3, commi 3 e 4, la domanda di ammissione al servizio di emergenza può essere presentata esclusivamente dagli esercenti la responsabilità genitoriale che sono in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 1.

2. La domanda di ammissione al servizio di emergenza deve essere inviata entro il 13 maggio 2020, ore 24.00, tramite posta elettronica alla casella della scuola dell’infanzia o della direzione della scuola primaria alla quale il bambino è iscritto o gli alunni e le alunne sono iscritti nell’anno scolastico corrente.

3. Nella domanda di ammissione i richiedenti devono confermare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 1, e dei criteri di priorità di cui all’art 6.

4. Le domande presentate dopo la scadenza del termine oppure da esercenti la responsabilità genitoriale che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 non vengono considerate.

Art. 5
Individuazione dei bambini, degli alunni e delle alunne ammessi al servizio di emergenza

1. La direttrice o il direttore del circolo di scuola dell’infanzia o la dirigente scolastica o il dirigente scolastico del circolo di scuola elementare o dell’istituto comprensivo oppure una o più persone da questi nominate e il sindaco o la sindaca del Comune interessato oppure una o più persone da questi nominate provvedono a stabilire la posizione dei bambini, degli alunni e delle alunne da ammettere al servizio di emergenza in base ai criteri di priorità stabiliti dall’art. 6 e decidono sulla loro ammissione.

2. Dopo la conclusione dei lavori previsti dal comma 1 informano le famiglie sull’ammissione al servizio di emergenza.

Art. 6
Priorità nella posizione e nell’ammissione

1. La posizione e l’ammissione avvengono in applicazione dei seguenti criteri di priorità:

a) Gruppo A1: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale oppure l’unica/unica esercente la responsabilità genitoriale sono occupati/ è occupata/o nei seguenti settori:

• nel settore della sanità pubblica (ospedali, studi medici, laboratori di analisi, trasporti di pazienti, farmacie, servizi di igiene, autorità sanitarie e simili);

• nel settore dell’assistenza (case di riposo per anziani, servizi di cure ambulatoriali, assistenza per persone con disabilità e simili);

• nei settori preposti alla garanzia della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico (magistratura, forze dell’ordine, vigili del fuoco e simili);

• nel settore della protezione civile (protezione civile, servizio radio provinciale e simili).

b) gruppo A2: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale oppure l’unica/unico esercente la responsabilità genitoriale sono occupati/ è occupata/o nei seguenti settori:

• nell’approvvigionamento alimentare;

• nel servizio di emergenza previsto dall’art. 1, commi 24 – 28, della legge provinciale n. 4/2020.

c) gruppo B: solo uno degli esercenti la responsabilità genitoriale è occupato/a in uno dei settori di cui alle lettere a) o b) e l’altro/l’altra esercente la responsabilità genitoriale possiede i presupposti stabiliti dall’art. 3, comma 1, lettere a) - d).

d) gruppo C: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sono occupati in settori diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b), ma possiedono i presupposti stabiliti dall’art. 3, comma 1, lettere a) - d).

e) gruppo D: uno/una degli esercenti la responsabilità genitoriale è persona con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata dalle commissioni mediche preposte e l’altra persona esercente la responsabilità genitoriale non può provvedere alla cura del bambino per le cause previste dall’art. 3, comma 1.

2. Qualora, all’interno dello stesso gruppo, il numero dei richiedenti sia superiore al numero dei posti disponibili, si applicano i seguenti criteri ulteriori:

a) numero delle sorelle o dei fratelli nello stesso grado di scuola;

b) età anagrafica dei bambini, degli alunni e delle alunne:

• nella scuola dell’infanzia: i bambini più anziani hanno precedenza rispetto ai bambini più giovani;

• nella scuola primaria gli alunni o le alunne più giovani hanno precedenza rispetto alle alunne o agli alunni più grandi.

Art. 7
Condizioni dell’utilizzo del servizio di emergenza

1. Le scuole dell’infanzia e le scuole primarie offrono il servizio di emergenza ogni giorno da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30. Per evitare assembramenti di persone all’inizio e alla fine del servizio di emergenza, l’accesso e l’uscita dei bambini, degli alunni e delle alunne avvengono in modo scaglionato.

2. L’iscrizione al servizio di emergenza riguarda l’intero periodo dell’offerta, ovvero dall’inizio del servizio fino al 16 giugno 2020 compreso.

3. L’offerta ha luogo all’esterno e in parte nei locali della scuola dell’infanzia/della scuola primaria. Sono possibili piccole uscite nelle aree circostanti, a condizione che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza.

4. Il servizio di emergenza inizia e termina nella rispettiva scuola oppure scuola dell’infanzia. Per il tragitto di andata e di ritorno si applicano le medesime disposizioni che trovano applicazione durante il regolare svolgimento delle lezioni.

5. Non sono previsti trasporti scolastici o altri servizi di trasporto speciale. È fatta eccezione per i trasporti speciali per bambini, alunne e alunni con disabilità.

6. Non viene effettuato servizio di mensa e di pausa. I bambini si portano la loro merenda.

7. Devono essere rispettate tutte le norme igieniche e di sicurezza. Gli alunni e le alunne della scuola primaria portano la propria protezione della bocca e del naso.

8. Gli esercenti la responsabilità genitoriale informano immediatamente la scuola dell’infanzia o la scuola primaria, qualora il bambino, l’alunna o l’alunno

• al mattino, prima dell’inizio dell’offerta, dimostri sintomi di malattia o temperatura corporea di 37,5 gradi o più;

• abbia contatti con una persona infetta dal coronavirus SARS-CoV-2;

• sia soggetta/o a misure di quarantena.

In tali casi, il bambino, l’alunno o l’alunna viene escluso/a dalla frequenza del servizio per la durata della malattia o delle misure previste.

9. Requisito per la frequenza del servizio di emergenza è l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto dal decreto- legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119.

10. Il servizio di emergenza nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie è gratuito.

Art. 8
Servizio di emergenza per bambini, alunni e alunne tutti i gradi di scuola con disabilità

1. Gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini, degli alunni e delle alunne con disabilità che frequentano la scuola primaria e che vengono accompagnati/e da una collaboratrice o da un collaboratore all’integrazione, presentano la domanda di ammissione al servizio di emergenza alla scuola dell’infanzia o alla direzione del circolo di scuola elementare o dell’istituzione scolastica, alla quale il bambino, l’alunno e l’alunna è iscritto/a. Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni e delle alunne con disabilità che frequentano una scuola secondaria di primo o di secondo grado oppure una scuola della formazione professionale presentano la domanda di ammissione al servizio di emergenza alla competente Direzione istruzione e formazione. Questa provvede al coordinamento del servizio di emergenza presso una struttura adeguata impiegando di regola il personale messo a disposizione dalla scuola di provenienza.

2. L’ammontare del servizio di emergenza corrisponde al massimo al numero di ore assegnate al bambino, all’alunna o all’alunno per la collaboratrice / il collaboratore all’integrazione, tenendo conto della durata massima prevista del servizio di emergenza

3. Requisito per l’ammissione al servizio domanda è il consenso del medico curante sul fatto che non sussistano rischi elevati.

4. I bambini, gli alunni e le alunne con disabilità sono integrati nei gruppi o, se vi è una particolare necessità di assistenza, anche nella scuola dell’infanzia e nella scuola sono riuniti in piccoli gruppi e accompagnati da collaboratrici o collaboratori all’integrazione; l’accompagnamento può essere prestato da una collaboratrice o un collaboratore diverso/a da quella/quello assegnata/o.

 

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