1. Gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini, degli alunni e delle alunne con disabilità che frequentano la scuola primaria e che vengono accompagnati/e da una collaboratrice o da un collaboratore all’integrazione, presentano la domanda di ammissione al servizio di emergenza alla scuola dell’infanzia o alla direzione del circolo di scuola elementare o dell’istituzione scolastica, alla quale il bambino, l’alunno e l’alunna è iscritto/a. Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni e delle alunne con disabilità che frequentano una scuola secondaria di primo o di secondo grado oppure una scuola della formazione professionale presentano la domanda di ammissione al servizio di emergenza alla competente Direzione istruzione e formazione. Questa provvede al coordinamento del servizio di emergenza presso una struttura adeguata impiegando di regola il personale messo a disposizione dalla scuola di provenienza.
2. L’ammontare del servizio di emergenza corrisponde al massimo al numero di ore assegnate al bambino, all’alunna o all’alunno per la collaboratrice / il collaboratore all’integrazione, tenendo conto della durata massima prevista del servizio di emergenza
3. Requisito per l’ammissione al servizio domanda è il consenso del medico curante sul fatto che non sussistano rischi elevati.
4. I bambini, gli alunni e le alunne con disabilità sono integrati nei gruppi o, se vi è una particolare necessità di assistenza, anche nella scuola dell’infanzia e nella scuola sono riuniti in piccoli gruppi e accompagnati da collaboratrici o collaboratori all’integrazione; l’accompagnamento può essere prestato da una collaboratrice o un collaboratore diverso/a da quella/quello assegnata/o.