1. La direttrice o il direttore del circolo di scuola dell’infanzia o la dirigente scolastica o il dirigente scolastico del circolo di scuola elementare o dell’istituto comprensivo oppure una o più persone da questi nominate e il sindaco o la sindaca del Comune interessato oppure una o più persone da questi nominate provvedono a stabilire la posizione dei bambini, degli alunni e delle alunne da ammettere al servizio di emergenza in base ai criteri di priorità stabiliti dall’art. 6 e decidono sulla loro ammissione.
2. Dopo la conclusione dei lavori previsti dal comma 1 informano le famiglie sull’ammissione al servizio di emergenza.