1. Fatta eccezione per i casi contemplati dall’art. 3, commi 3 e 4, la domanda di ammissione al servizio di emergenza può essere presentata esclusivamente dagli esercenti la responsabilità genitoriale che sono in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 1.
2. La domanda di ammissione al servizio di emergenza deve essere inviata entro il 13 maggio 2020, ore 24.00, tramite posta elettronica alla casella della scuola dell’infanzia o della direzione della scuola primaria alla quale il bambino è iscritto o gli alunni e le alunne sono iscritti nell’anno scolastico corrente.
3. Nella domanda di ammissione i richiedenti devono confermare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 1, e dei criteri di priorità di cui all’art 6.
4. Le domande presentate dopo la scadenza del termine oppure da esercenti la responsabilità genitoriale che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 non vengono considerate.