1. Nel limite dei posti disponibili, al servizio di emergenza di cui all’art. 1 sono ammessi i bambini e gli alunni e le alunne i cui genitori o esercenti la responsabilità genitoriale
a) non hanno altro modo di prendersi cura dei bambini attraverso l’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, attraverso un adulto che vive nella stessa famiglia, attraverso un partner o parenti stretti;
b) non hanno l’opportunità di utilizzare modelli di orario di lavoro flessibile;
c) non hanno la possibilità di accedere a modelli di smart working o home office;
d) possono comprovare di essere in servizio durante il periodo del servizio di emergenza (mattina).
2. In ogni caso sono ammessi al servizio di emergenza esclusivamente i bambini e gli alunni e le alunne che nell’anno scolastico 2019/2020 risultano già essere iscritti nella relativa scuola dell’infanzia o scuola primaria.
3. La domanda di ammissione al servizio di emergenza può essere presentata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale che si trovano in una situazione familiare precaria, confermata dal Servizio sociale. Tali richiedenti non sono tenuti a soddisfare i criteri di cui al comma 1, lettere da a) a d).
4. Il servizio di emergenza attivato presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di cui all’art. 1 può essere frequentato anche da bambini e bambine nonché da alunni e alunne di tutti i gradi di scuola che, in base alla loro disabilità, vengono accompagnati o accompagnate da un collaboratore o da una collaboratrice all’integrazione. In questi casi i richiedenti non sono tenuti a soddisfare i criteri di cui al comma 1, lettere da a) a d).