1. Ferma restando la sospensione dell’attività educativa e dell’attività didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole a seguito dell’emergenza epidemiologica a causa di COVID-19, e ferma restando l’attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, di attività didattiche a distanza nelle scuole, le scuole dell’infanzia e le scuole progettano ed offrono un servizio di emergenza per i bambini delle scuole dell’infanzia e per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola primaria.
2. Il servizio di emergenza può avere inizio non prima dal decimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge provinciale n. 4/2020 e dura fino al termine delle attività formative con i bambini nelle scuole dell’infanzia e delle lezioni nelle scuole stabilite dal calendario scolastico.
3. La realizzazione spetta al personale pedagogico delle scuole dell’infanzia e al personale docente delle scuole primarie nel rispetto di quanto previsto dal loro stato giuridico. Con riferimento alla scelta del personale che svolge il servizio di emergenza, si tiene conto delle relative condizioni di salute nonché, per quanto possibile, delle relative condizioni familiari.
4. La competente direttrice o il competente direttore provinciale, con propria circolare, può stabilire ulteriori dettagli e modalità per garantire un operato uniforme delle scuole dell’infanzia o delle scuole e per coordinare l’attività delle scuole dell’infanzia e delle scuole.