(1) Il comma 4 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Non hanno diritto alla prestazione di cui al comma 3 i nuclei familiari in cui tutti i componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 al momento della presentazione della domanda hanno richiesto o percepiscono benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”