(1) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 100,00 euro per ogni ulteriore componente che al momento della presentazione della domanda non percepisce entrate fiscalmente imponibili e non percepisce o non ha richiesto benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.”