1. Deve essere garantita la destinazione del bene prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica, tenendo conto anche delle deroghe previste in materia.
2. Le aree classificate come acque, bosco, biotopo o area protetta non possono essere date in concessione, fatta eccezione per:
a) apiari;
b) depositi di legname;
c) piste da sci, piste ciclabili e sentieri escursionistici oppure simili;
d) panchine o attrezzature e strutture analoghe realizzate da parte di enti pubblici, enti di promozione turistica o associazioni ovvero la realizzazione, da parte di detti soggetti, di aree ricreative accessibili al pubblico;
e) pontili per la balneazione e strutture analoghe che riguardano l’accesso alle acque;
f) condotte e linee per servizi di acquedotto, fognatura, elettricità, telefonia, internet o per servizi analoghi;
g) accessi.
3. Non possono essere date in concessione le aree quando sia prevista la realizzazione di edifici o di altre costruzioni.