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b) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 161)
Prestazione energetica nell’edilizia e bonus energia in attuazione delle direttive europee (UE) 2018/844, 2009/28/CE, 2010/31UE e 2012/27/UE

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 23 aprile 2020, Nr. 17.

Art. 5 (Infrastruttura per la mobilità elettrica)

(1) Gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

  1. il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio, o
  2. il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

(2) Dal 1° gennaio 2025 devono essere previsti almeno due punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto e almeno tre punti di ricarica per quelli con più di 100 posti auto.

(3) I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici non residenziali di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, e utilizzati dalle stesse.

(4) Gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per ogni posto auto, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

  1. il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio, o
  2. il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

(5) I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applicano:

  1. ai progetti per i quali le domanda di rilascio del titolo edilizio sia presentata in forma completa entro il 10 marzo 2021;
  2. nel caso in cui le infrastrutture di canalizzazione necessarie dipendano da microreti isolate e le misure comportino problemi sostanziali per il funzionamento del sistema energetico locale e compromettano la stabilità della rete locale; tali circostanze devono essere documentate da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.
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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Determinazione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici)
ActionActionArt. 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
ActionActionArt. 5 (Infrastruttura per la mobilità elettrica)
ActionActionArt. 6 (Ambito di applicazione e rilascio del certificato CasaClima, tenuta dell’elenco)
ActionActionArt. 7 (Validità del certificato CasaClima)
ActionActionArt. 8 (Attestazione della prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o di locazione)
ActionActionArt. 9 (Vigilanza e sanzioni in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
ActionActionArt. 10 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento)
ActionActionArt. 11 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria)
ActionActionArt. 12 (Rapporto di efficienza energetica)
ActionActionArt. 13 (Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria e informazione)
ActionActionArt. 14 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 15  
ActionActionArt. 15/bis  (Disposizioni generali riguardanti il bonus energia)
ActionActionArt. 15/ter  (Bonus energia per edifici nuovi)
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ActionActionArt. 16 (Entrata in vigore)
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ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2022, n. 4
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