(1) Dopo l’articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo 52:
“Art. 52 (Deroghe in materia di assistenza economica sociale a sostegno di persone e famiglie in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Per la durata dello stato di emergenza di sei mesi dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quindi fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe dello stesso, le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalità di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo.
2. Le deroghe di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai nuclei familiari di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che soddisfano il seguente requisito:
- avere almeno un/una componente che durante i mesi a partire da febbraio 2020, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente o autonomo/autonoma, ha subito l’interruzione dell’attività lavorativa, oppure la revoca della prevista ripresa della stessa, qualora precedentemente occupato, o che non sia più in grado di svolgere l’attività finora svolta a causa delle limitazioni previste, con conseguente perdita del reddito derivante da tale attività.
3. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, i nuclei familiari di cui al comma 2 del presente articolo hanno diritto alla prestazione “Aiuto immediato Covid-19”, da concedersi nel seguente ammontare:
- per nuclei familiari composti da una sola persona: 500,00 euro mensili;
- per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 100,00 euro per ogni ulteriore componente che non percepisce entrate fiscalmente imponibili al momento della presentazione della domanda, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.
4. Non hanno diritto alla prestazione di cui al comma 3 i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda percepiscono benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
5. La prestazione di cui all’articolo 20 è da concedere alle persone di cui al comma 2 del presente articolo secondo quanto previsto dai commi da 1 a 8 e 14 dell’articolo 20 e da erogare mensilmente. I restanti commi dell’articolo 20 non trovano applicazione.
6. La domanda per le prestazioni di cui ai commi 3 e 5 è da presentare utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale competente e con le modalità semplificate di cui al punto 2 della parte dispositiva del decreto del Direttore generale della Provincia del 19 marzo 2020, n. 4805. La prestazione è concessa per un periodo di tre mesi, a partire dal mese di presentazione della domanda.
7. Si deroga a tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento connesse alle prestazioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, se non espressamente richiamate o disciplinate dallo stesso. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4.
8. Per i nuclei familiari diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, resta impregiudicata l’applicazione di tutte le altre disposizioni del presente regolamento.
9. In deroga all’articolo 32, comma 8, la prestazione per il sostegno nella gestione domestica per i nuclei familiari con figli minori di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo può essere erogata, per l’intero periodo di emergenza nazionale, nella misura massima di 200 ore mensili.
10. Le domande per le prestazioni di assistenza economica e sociale di cui al presente regolamento sono rinnovate d’ufficio per i seguenti periodi:
- prestazioni di cui agli articoli 19 e 21: per un numero di mensilità pari al periodo di concessione precedente;
- tutte le altre prestazioni: per sei mesi dalla scadenza della domanda.
11. Per la durata dell’emergenza COVID-19 le agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali sono prolungate d’ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda nei casi previsti di peggioramento della situazione economica.
12. Le domande per la prestazione “Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore” di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, per le quali il titolo esecutivo non ha subito variazioni, sono rinnovate d’ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda.”