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x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 31)
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel numero straordinario 2 del B.U. 16 aprile 2020, n. 16.

TITOLO I
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER GLI ESERCIZI 2020, 2021 E 2022

Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)

(1) Allo stato di previsione delle entrate di cui all’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Anno 2020 - competenza

 

Titolo – Tipologia

Importo

02-101

+300.749.037,12

03-500

+5.983.760,16

04-200

+3.143.503,50

04-300

+15.428.050,00

04-400

+388.660,00

05-300

+14.956.454,90

06-300

-0,01

 

Anno 2020 - cassa

 

Titolo – Tipologia

Importo

02-101

+749.037,12

04-200

+3.143.503,50

04-300

+15.428.050,00

04-400

+388.660,00

05-300

+14.956.454,90

 

Anno 2021 - competenza

 

 

Titolo – Tipologia

Importo

05-300

+4.537.646,49

 

Anno 2022 - competenza

 

Titolo – Tipologia

Importo

05-300

+3.786.827,03

 

Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)

(1) Allo stato di previsione delle spese di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Anno 2020 - competenza

 

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-01-1

+446.364,36

01-02-1

-189.693,12

01-03-1

+383.640,84

01-03-2

+90.000,00

01-04-1

-1.587.140,35

01-05-1

+136.531,80

01-06-1

-3.645.287,68

01-06-2

+11.483.117,68

01-07-1

+6.000,00

01-08-1

+316.591,56

01-10-1

-9.832.528,03

01-11-1

-26.150.887,12

04-01-1

+5.711.895,72

04-02-1

+6.218.400,76

04-02-2

+88.953,00

04-04-1

+920.958,08

04-04-2

+76.329,54

04-06-1

+2.766.004,36

04-07-1

-2.672.196,96

05-01-1

+94.355,64

05-02-1

-422.952,92

05-02-2

+881.250,00

06-01-1

+28.387,80

06-02-1

+117.039,32

07-01-1

+54.342,36

08-02-1

+150.590,52

09-01-1

+83.714,60

09-02-1

+204.552,24

09-03-1

+41.365,08

09-04-1

+157.619,88

09-04-2

-60.000,00

09-05-1

+1.124.697,60

09-05-2

+82.000,00

09-08-1

+42.446,52

10-01-1

+25.684,20

10-02-1

-872.730,86

10-02-2

+1.330.714,50

10-04-1

-38.094,20

10-05-1

+1.653.661,92

10-05-2

-172.623,73

11-01-1

+11.577.591,38

12-01-1

+46.501,92

12-02-1

+26.224,92

12-03-1

+59.749,56

12-04-1

+30.550,68

12-05-1

+38.391,12

12-05-2

+1.155.000,00

12-07-1

-29.827,62

12-08-1

-611.786,60

12-08-2

-14.640,00

13-01-1

-601.689,84

13-05-2

+13.319.715,84

13-07-2

-5.026.123,52

14-01-1

+19.689,44

14-01-2

+700.000,00

14-02-1

+9.048.124,08

14-02-2

+300.000,00

14-03-1

-1.184.032,16

14-03-2

+1.250.000,00

15-01-1

+26.765,64

15-02-1

+5.018.228,39

15-02-2

+66.000,00

15-03-1

+155.488,96

16-01-1

+401.369,96

16-01-2

+4.874.454,90

17-01-1

+56.234,88

18-01-1

-194.121.804,05

18-01-2

+969.000,00

19-01-1

-40.000,00

20-01-1

+319.459.155,34

20-01-2

+4.900.000,00

20-02-1

+1.188.027,84

20-02-2

+156.899,48

20-03-1

+172.863.130,22

20-03-2

+7.500.000,00

50-02-4

-2.000.000,00

 

Anno 2020 - cassa

 

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-01-1

+446.364,36

01-02-1

-189.693,12

01-03-1

+383.640,84

01-03-2

+90.000,00

01-04-1

-1.587.140,35

01-05-1

+136.531,80

01-06-1

-3.645.287,68

01-06-2

+11.483.117,68

01-07-1

+6.000,00

01-08-1

+316.591,56

01-10-1

-9.832.528,03

01-11-1

-25.215.720,51

04-01-1

+5.711.895,72

04-02-1

+6.218.400,76

04-02-2

+88.953,00

04-04-1

+920.958,08

04-04-2

+76.329,54

04-06-1

+2.766.004,36

04-07-1

-2.672.196,96

05-01-1

+94.355,64

05-02-1

-422.952,92

05-02-2

+881.250,00

06-01-1

+28.387,80

06-02-1

+117.039,32

07-01-1

+54.342,36

08-02-1

+150.590,52

09-01-1

+83.714,60

09-02-1

+204.552,24

09-03-1

+41.365,08

09-04-1

+157.619,88

09-04-2

-60.000,00

09-05-1

+1.124.697,60

09-05-2

+82.000,00

09-08-1

+42.446,52

10-01-1

+25.684,20

10-02-1

-872.730,86

10-02-2

+1.330.714,50

10-04-1

-38.094,20

10-05-1

+1.653.661,92

10-05-2

-172.623,73

11-01-1

+11.577.591,38

12-01-1

+46.501,92

12-02-1

+26.224,92

12-03-1

+59.749,56

12-04-1

+30.550,68

12-05-1

+38.391,12

12-05-2

+1.155.000,00

12-07-1

-29.827,62

12-08-1

-611.786,60

12-08-2

-14.640,00

13-01-1

-601.689,84

13-05-2

+13.319.715,84

13-07-2

-5.026.123,52

14-01-1

+19.689,44

14-01-2

+700.000,00

14-02-1

+9.048.124,08

14-02-2

+300.000,00

14-03-1

-1.182.032,16

14-03-2

+1.250.000,00

15-01-1

+26.765,64

15-02-1

+5.018.228,39

15-02-2

+66.000,00

15-03-1

+155.488,96

16-01-1

+401.369,96

16-01-2

+4.874.454,90

17-01-1

+56.234,88

18-01-1

+3.498.195,95

19-01-1

-40.000,00

20-01-1

+2.495.286,12

50-02-4

-2.000.000,00

 

 

Anno 2021 - competenza

 

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-06-2

+968.039,07

01-07-1

+6.000,00

04-02-1

+196.000,00

04-04-1

+177.662,00

10-02-2

+353.050,00

10-04-1

-40.000,00

10-05-2

-1.743.896,56

13-05-2

+3.150.000,00

13-07-2

-3.082.092,06

14-01-1

-125.000,00

15-02-1

-220.000,00

16-01-1

-28.662,00

16-01-2

+4.537.646,49

18-01-1

+1.380.000,00

18-01-2

+1.769.000,00

20-01-1

-14.711.100,45

20-03-1

+15.451.000,00

20-03-2

-1.500.000,00

50-02-4

-2.000.000,00

 

 

Anno 2022 - competenza

 

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-04-1

+1.110.000,00

01-04-2

-1.110.000,00

01-06-2

-1.394.899,55

01-07-1

+6.000,00

04-02-1

-16.000,00

04-04-1

+169.662,00

10-02-1

-310.000,00

10-02-2

+350.000,00

10-04-1

-40.000,00

13-07-2

-1.394.899,55

14-01-1

-125.000,00

16-01-1

-28.662,00

16-01-2

+3.786.827,03

18-01-1

+1.380.000,00

18-01-2

+1.769.000,00

20-01-1

-7.116.200,90

20-03-1

+8.251.000,00

20-03-2

-1.500.000,00

 

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020”)

(1)  Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022 una spesa massima di 4.500.000,00 euro per l’anno 2020, di 9.000.000,00 euro per l’anno 2021 e di 9.000.000,00 euro per l’anno 2022. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e all’azienda sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano.”

Art. 4 (Allegati)

(1) Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

(2) Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

(3) Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

(4) Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

(5) Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

(6) Vengono allegate alla presente legge le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

TITOLO II
MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 5 (Disposizioni in materia di agevolazioni)

(1) Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, letture o manifestazioni, e relative spese organizzative, che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.

(2) Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, letture o manifestazioni, e relative spese organizzative, che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questo articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi stanziamenti di bilancio, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.

(3) La Giunta provinciale stabilisce le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per l’applicazione del presente articolo.

Art. 6 (Disposizioni in materia di agevolazioni nel settore culturale)     delibera sentenza

(1) Per le agevolazioni concesse nel settore culturale per attività che si svolgono nel 2020 valgono le seguenti disposizioni, in deroga ai singoli regolamenti di settore:

  1. in fase di rendicontazione vengono considerate tutte le spese ammissibili e documentate, anche non preventivate, purché attinenti alle finalità per le quali il vantaggio economico è stato assegnato; esse comprendono anche le spese per le attività ordinarie e/o progettuali che non si sono potute realizzare causa emergenza sanitaria COVID-19 o che alternativamente si sono realizzate online;
  2. sono ammesse e riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione: compensazioni fra titoli o voci di spesa anche non preventivamente autorizzate, spese di personale in caso non si ricorra agli ammortizzatori sociali attivati a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, spese relative a corsi di lingua e di educazione permanente con un numero minimo di partecipanti pari a cinque, anziché otto;
  3. ai fini della rendicontazione è riconosciuto il totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, non tenendo conto del totale della spesa ammessa e quindi in deroga al principio di proporzionalità.

(2) In deroga all’articolo 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente nell’anno 2020 viene riconosciuto indipendentemente dal numero di ore di lezione effettivamente svolte.

(3) In deroga all’articolo 27-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, il finanziamento del personale bibliotecario nell'anno 2020 è riconosciuto anche se il numero di giorni di apertura al pubblico delle strutture sarà inferiore a quello abitualmente stabilito dal regolamento delle singole biblioteche e il numero di prestiti e iniziative di promozione della lettura e della biblioteca subirà una flessione.

(4) I vantaggi economici concessi per manifestazioni culturali a carattere sia straordinario sia ordinario che non verranno realizzate nel 2020 possono essere differiti all’anno successivo tramite riaccertamento dell’impegno di spesa.

(5) Gli enti culturali di interesse provinciale di cui all’articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, sono autorizzati ad adottare misure con l’obiettivo di garantire la continuità dell’offerta culturale e della funzionalità gestionale nella fase dopo l’emergenza sanitaria COVID-19, anche tramite l’elaborazione di nuove modalità di produzione e messa in scena. Nel limite delle risorse disponibili è consentito agli enti, al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, di servirsi del proprio personale per attività atte al raggiungimento di tale obiettivo.

massimeDelibera 17 maggio 2022, n. 337 - Criteri applicativi in materia di agevolazioni nel settore culturale in tempi di emergenza epidemiologica da Covid-19 – anno 2022 (modificata con delibera n. 777 vom 25.10.2022)
massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 791 - Criteri applicativi per le agevolazioni nel settore culturale nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - anno 2021 (modificata con delibera n. 982 del 23.11.2021)

Art. 6/bis (Proroga delle disposizioni in materia di agevolazioni)    delibera sentenza

(1) A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 trovano applicazione anche con riferimento agli anni 2021 e 2022. Le agevolazioni di cui all’articolo 5, concesse per eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, letture o manifestazioni, programmati per gli anni 2021  e 2022 e che a causa dell’emergenza non hanno avuto luogo, o che alternativamente sono state realizzate online, e le relative spese organizzative, incluse le spese di gestione e di personale, sono erogate sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali. 2)

massimeDelibera 17 maggio 2022, n. 337 - Criteri applicativi in materia di agevolazioni nel settore culturale in tempi di emergenza epidemiologica da Covid-19 – anno 2022 (modificata con delibera n. 777 vom 25.10.2022)
massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 791 - Criteri applicativi per le agevolazioni nel settore culturale nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - anno 2021 (modificata con delibera n. 982 del 23.11.2021)
2)
L’art. 6/bis è stato inserito dall’art. 2, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 14 mazro 2022, n. 2.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED ENERGIA

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il parere della commissione di cui all’articolo 19, comma 6, viene meno in caso di valutazione positiva della variante al piano urbanistico da parte degli uffici competenti per la pianificazione comunale e paesaggistica e se non sono state inoltrate osservazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 5. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio comunica al comune la valutazione positiva degli uffici.”

Art. 8 (Titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche)

(1) Tutti i titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 conservano la loro validità fino al 31 dicembre  2023. 3)

(2) Le commissioni edilizie comunali costituite ai sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possono svolgere le funzioni della commissione comunale per il territorio e il paesaggio di cui all’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, al più tardi fino al 6 novembre 2020. 4)

(3) Nel comma 2 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “in base alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data” sono sostituite dalle parole: “in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data”.

3)
L'art. 8, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1, successivamente dall’art. 27, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e dall'art. 8, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
4)
Vedi l'art. 5 des D.P.P. 26 giugno 2020, n. 24.

Art. 9 (Sospensione dei termini)

(1) Ai fini del computo dei termini ordinatori, perentori o esecutivi relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di controllo e sanzionatori aventi ad oggetto l’accertamento e la contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell’edilizia convenzionata di cui all’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste, delegati all’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata e pendenti alla data del 9 marzo 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 31 luglio 2020. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini di cui al primo periodo del presente articolo a carico di imprese, cittadini e liberi professionisti.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la misura massima dei contributi per investimenti di cui al comma 1 è elevata all’80 per cento.”

(2)  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500.000,00 euro per l’anno 2020, in 2.500.000,00 euro per l’anno 2021 e in 2.500.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’Art. 39.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA, ECONOMIA COOPERATIVA, APPALTI PUBBLICI, PATRIMONIO, TASSA AUTOMOBILISTICA, RICERCA ED INNOVAZIONE

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, le parole: “9 e 14, comma 1, lettera d)” sono sostituite dalle parole: “9, 14, comma 1, lettera d) e 20/septies”.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis L’articolo 20/septies trova applicazione anche per i soggetti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.”

(3)  Dopo l’articolo 20/sexies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente capo VIII-bis con l’Art. 20/septies:

“CAPO VIII-BIS (MISURE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA)

Art. 20/septies (Misure anticongiunturali)

1. In caso di eventi eccezionali determinanti un grave turbamento dell’economia, o di crisi finanziarie, nonché in situazioni emergenziali dovute a eventi eccezionali con effetti sul sistema economico provinciale, statale o internazionale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli operatori economici prestiti agevolati, sovvenzioni, contributi, sussidi, contributi in conto interessi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere al fine di integrare la loro liquidità e mantenere i livelli occupazionali. Per tali interventi non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis.

2. Fatta salva l’eventuale applicabilità di misure temporanee compatibili con l’articolo 107, comma 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della disciplina dell’UE sugli aiuti di Stato in vigore. Qualora non soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, tali agevolazioni sono concesse quali aiuti «de minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato con il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019.

3. La misura e le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 90.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 7.200.000,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39. 5)

5)
L'art. 11, comma 4, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”)

(1) Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/bis (Misure straordinarie)

1. Al fine di superare la crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, le agevolazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), possono essere concesse anche in deroga ai limiti temporali previsti nella stessa lettera.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o come aiuto de minimis ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 6)

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.500.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39.

6)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 13  7) 8)   delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - sentenza 28 gennaio 2022, n. 23 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – illegittimità costituzionale
7)
L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 16, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
8)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della L.P. 19 aprile 2020, n. 3.

[Art. 14 (Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi)  delibera sentenza

(1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi ad essi connessi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro possono essere affidati anche mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti.] 9) 10)

massimeCorte costituzionale - sentenza 28 gennaio 2022, n. 23 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – illegittimità costituzionale
9)
L'art. 14, comma 1, è stato così modificato dall'art. 16, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
10)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della L.P. 19 aprile 2020, n. 3.

Art. 15 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione)

(1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi è ammesso, se necessario, anche per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie.

[Art. 16 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)   delibera sentenza

(1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, per gli appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia UE, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno quindici operatori economici, ove esistenti.] 11) 12)

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11)
L'art. 16, comma 1, è stato così modificato dall'art. 16, comma 4, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
12)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della L.P. 19 aprile 2020, n. 3.

Art. 17  13) 14)   delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - sentenza 28 gennaio 2022, n. 23 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – illegittimità costituzionale
13)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 16, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
14)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della L.P. 19 aprile 2020, n. 3.

[Art. 18 (Esecuzione del contratto e pagamenti)   delibera sentenza

(1) Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale, l’esecuzione in via d’urgenza è altresì consentita per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

(2) Anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese esecutrici negli appalti di lavori, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunto il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore/dalla direttrice dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

(3) Anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese fornitrici negli appalti di forniture, si procede con il pagamento in acconto dell’80 per cento del valore delle forniture consegnate e accettate dal direttore/dalla direttrice dell’esecuzione del contratto, benché non ancora inventariate.] 15)

massimeCorte costituzionale - sentenza 28 gennaio 2022, n. 23 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – illegittimità costituzionale
15)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della L.P. 19 aprile 2020, n. 3.

[Art. 19 (Anticipazione del prezzo)   delibera sentenza

(1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sul valore dei contratti d’appalto di lavori, nonché dei servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, che potrà essere aumentato fino al 40 per cento, da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

(2) La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto per i contratti non ancora stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge provinciale.] 16)

massimeCorte costituzionale - sentenza 28 gennaio 2022, n. 23 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – illegittimità costituzionale
16)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della L.P. 19 aprile 2020, n. 3.

Art. 20 (Fabbisogno aggregato)

(1) Nelle convenzioni-quadro stipulate ai sensi dell’articolo 21/ter, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e nelle relative procedure di gara, l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture definisce specifiche soglie minime per l’adesione obbligatoria e per il benchmark, nonché soglie minime di consegna.

Art. 21 (Organizzazione per l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l’obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle procedure tradizionali nonché nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l’apertura dei campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l’apertura delle offerte o dei campioni.”

Art. 22  17) 18)   delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - sentenza 28 gennaio 2022, n. 23 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – illegittimità costituzionale
17)
L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 16, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
18)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio 2022, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della L.P. 19 aprile 2020, n. 3.

Art. 23 (Limite temporale di applicazione)

(1) Le disposizioni [di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 19] sono norme speciali per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica causata dal virus SARS-CoV-2, per cui cessano di trovare applicazione a partire dal 1° luglio 2023. 19) 20)

19)
L'art. 23, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 5, della L.P. 11. gennaio 2021, n. 1, e successivamente dall'art. 31, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
20)
La Corte Costituzionale  con sentenza del 28 gennaio 2022, 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, della legge provinciale 19 aprile 2020, n. 3, limitatamente alle parole "di cui agli articoli 13, 14" e "16, 17, 18, 19 e 22".

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 11/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/ter (Affitti per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per favorire la ripresa economica di imprese e operatori economici nonché di privati, i canoni di locazione ovvero concessione o le somme ad altro titolo previste per l’utilizzo di immobili di proprietà provinciale non sono dovuti dalle attività chiuse a seguito delle ordinanze emergenziali riguardanti COVID-19, per il periodo marzo-aprile 2020 o comunque fino alla riapertura dell’attività, qualora i soggetti interessati abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al fatturato relativo al 2019.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, le parole: “, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri fini istituzionali” sono soppresse.

(3)  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500.000,00 euro per l’anno 2020, in 1.000.000,00 euro per l’anno 2021 e in 1.000.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’Art. 39.

Art. 25  (Sospensione di termini di pagamento della tassa automobilistica provinciale)

(1) Sono sospesi i termini per effettuare i versamenti della tassa automobilistica provinciale con scadenza di pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

(2) I versamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione delle vigenti sanzioni e degli interessi per tardivo pagamento.

(3) La rimessione nei termini non impedisce il versamento spontaneo alla scadenza ordinaria e non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

(4) Le disposizioni dei commi precedenti non hanno effetto sul decorso dei termini per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”)

(1) Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“n) misure a sostegno delle start-up innovative tramite la concessione di contributi fino al 100 per cento a copertura delle spese correnti e per la durata di eventi eccezionali determinanti un grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107, comma, 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il contributo può essere concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.”

(2)  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 750.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’Art. 39.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, SALUTE, BANDA LARGA, FAMIGLIA

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)

(1) Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32/bis (Fondo bilaterale di solidarietà

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dagli articoli 19 e 22 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la Provincia autonoma di Bolzano promuove e sostiene il fondo di solidarietà bilaterale, territoriale intersettoriale, in funzione dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste.

2. Tale fondo di solidarietà bilaterale, territoriale intersettoriale può essere anche integrato con fondi strutturali europei con destinazione territoriale.”

(2)  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’Art. 39.

Art. 28  (Misure a copertura del periodo di sospensione dei progetti di inserimento lavorativo a favore di disoccupati e persone disabili dovuto all’emergenza COVID-19)   delibera sentenza

(1) Ai soggetti coinvolti nell’ambito di progetti di tirocinio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate sul mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera e), della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, e nell’ambito di progetti di inserimento e reinserimento lavorativo in convenzione individuale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, sospesi d’ufficio o su istanza del soggetto ospitante o cessati anticipatamente nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 400,00 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(2) La medesima indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai soggetti coinvolti nell’ambito di progetti di inserimento e reinserimento lavorativo in convenzione individuale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, la cui approvazione risulta in fase di istruttoria presso l’Ufficio provinciale Servizio Lavoro durante il periodo di sospensione dichiarato d’ufficio.

(3) L’indennità di cui al comma 1 è erogata d’ufficio da parte dell’ufficio provinciale Servizio Lavoro. In caso di tirocini per persone svantaggiate sul mercato di lavoro la persona interessata deve presentare apposita domanda.

(4) Il pagamento dell’indennità di cui al comma 1 è rinnovata mensilmente in relazione al protrarsi del periodo di sospensione dichiarato d’ufficio. L’indennità è erogata nel caso in cui il periodo di sospensione perduri oltre il giorno 15 di ogni mese.

(5) L’indennità prevista nell’ambito dei progetti per l’impiego temporaneo di persone disoccupate ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, è erogata anche durante il periodo di sospensione applicato in conseguenza dell’emergenza COVID-19, anche nel caso in cui la persona si trovi in stato di malattia ovvero sia sottoposto a misure di quarantena obbligatoria. Il pagamento delle giornate di sospensione e la relativa copertura contributiva sono disposti da parte dell’ente ospitante sulla base del piano orario settimanale concordato nel progetto. I giorni di sospensione pagati, equivalgono a giorni di presenza effettiva. Il periodo di sospensione non viene recuperato al termine del progetto.

(5/bis) Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai periodi di sospensione dovuti all’emergenza COVID-19, iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge. 21)

(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 179.200,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39.

massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1062 - Criteri per l'erogazione dell'indennità prevista a copertura dei periodi di sospensione dovuti all'emergenza da Covid-19 dei progetti di inserimento lavorativo a favore di persone con disabilità
21)
L'art. 28, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 16, comma 6, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 29 (Disposizioni a favore del personale incaricato dell’assistenza di ammalati COVID-19)    delibera sentenza

(1) Al personale incaricato dell’assistenza sia diretta che indiretta di persone affette da COVID-19  o attivo in tipologie di servizi, nei quali si è registrata una maggiore incidenza di persone affette da COVID-19 viene corrisposto, per l’anno 2020, un premio speciale o concesso un congedo straordinario speciale. 22)

(2) Le rispettive categorie professionali e l’ammontare del premio speciale nonché la misura del congedo straordinario speciale vengono stabiliti da parte della Giunta provinciale.

(3)  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39. 23)

massimeDelibera 2 settembre 2020, n. 678 - Premio speciale a favore del personale incaricato dell’assistenza diretta e indiretta di persone affette da COVID-19
massimeDelibera 2 settembre 2020, n. 662 - Covid-19 – premio personale ambito sociale ( LP 3/2020)
22)
L'art. 29, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
23)
L'art. 29, comma 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, “Promozione della banda larga sul territorio della provincia”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità)

1. L’obiettivo, ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è il collegamento completo e capillare di tutti gli utenti pubblici e privati e delle stazioni radio base (BTS) presenti sul territorio provinciale, attraverso reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità, in grado di offrire velocità di connessione pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico, in maniera stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per ogni connessione. La Giunta provinciale può consentire, per interventi puntuali che risultassero tecnicamente ed economicamente non sostenibili, la realizzazione di connessioni in grado di offrire velocità inferiori ad 1 Gbit/s. Tale obiettivo può essere conseguito anche mediante la realizzazione congiunta di un piano elaborato in cooperazione tra i Comuni, la Provincia e loro società.”

Art. 31 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, le parole: “e tre anni,” sono sostituite dalle parole: “e tre anni o fino al mese antecedente a quello del possibile inserimento degli stessi nella scuola dell'infanzia, se questo è successivo al compimento del terzo anno di vita,”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.400.000,00 euro per l’anno 2020, in 2.400.000,00 euro per l’anno 2021 e in 2.400.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39.

Art. 32 (Deroga in materia di anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore)

(1) In deroga all’articolo 9, comma 1, della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, la domanda presentata dopo il ventesimo giorno del mese può dare diritto alla prestazione dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento per il minore anche per il mese in corso. Tale deroga vale unicamente per il periodo dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 33 (Contributi in conto interessi alle famiglie)   delibera sentenza

(1) La Provincia è autorizzata a concedere ai lavoratori dipendenti che subiscono una riduzione dello stipendio conseguente allo stato di emergenza epidemiologica causato dal virus COVID-19, contributi in conto interessi sui mutui contratti con finalità di costituzione di liquidità per le famiglie. I contributi vengono erogati mediante pagamento unico e diretto agli istituti di credito.

(2)  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.600.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’Art. 39.

massimeDelibera 8 settembre 2020, n. 684 - Misure speciali dovute all’epidemia da COVID-19 - Contributi in conto interessi a lavoratori e lavoratrici dipendenti (modificata con delibera n. 167 vom 24.02.2021)

TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 34 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: “o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto nazionali” sono soppresse.

Art. 35 (Modifiche della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, la parola: “verranno” è sostituita dalle parole: “potranno essere”.

(2) Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserita la seguente lettera:

“b/bis) i criteri per minimizzare gli effetti su ambiente, clima, biodiversità e paesaggio che vengono definiti dalla conferenza di servizi in materia ambientale su richiesta dell’Ufficio provinciale competente per il bando di gara;”

(3) Nel comma 6 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, il numero “90” è sostituito dal numero “120”.

(4) Il primo periodo del comma 10 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è soppresso.

Art. 36 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Gli ispettori autorizzati e le ispettrici autorizzate devono soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’Allegato IV del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, e dall’accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. Gli ispettori già autorizzati o abilitati e le ispettrici già autorizzate o abilitate alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei requisiti, di cui all’allegato IV, punto 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017.”

Art. 37 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 12/sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis Nel periodo di inserimento professionale si trova altresì il personale docente di cui al comma 1 che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato nella misura inferiore a 11 ore su 22 ore settimanali o a 9 ore su 18 ore settimanali, se contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 12/sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole: “di cui ai commi 1 e 1/bis”.

Art. 38 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, con reviviscenza della lettera a) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, come modificata dal comma 8 dell’articolo 16 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22;
  2. il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, con reviviscenza della lettera h) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, come introdotta dal comma 17 dell’articolo 16 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22;
  3. il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 39 (Disposizioni finanziarie)   delibera sentenza

(1) Per le variazioni al bilancio previste dal titolo I della presente legge la Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(2) All’attuazione delle misure previste dal titolo II della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti dei fondi per nuove iniziative legislative, iscritti nella missione 20, programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022.

(3) All’attuazione delle altre disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(4) La Giunta provinciale, nei limiti di cui ai commi 2 e 3, è autorizzata a effettuare gli occorrenti prelevamenti per integrare le disponibilità degli stanziamenti di spesa relativi ai singoli interventi previsti dalla presente legge.

massimeDelibera 8 settembre 2020, n. 684 - Misure speciali dovute all’epidemia da COVID-19 - Contributi in conto interessi a lavoratori e lavoratrici dipendenti (modificata con delibera n. 167 vom 24.02.2021)

Art. 40 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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