(1) Il presente regolamento determina, in esecuzione dell’articolo 69, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio“, di seguito denominata “legge”, per quali interventi fra quelli di cui all’allegato B della legge, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte della Provincia non è necessario acquisire il parere della commissione composta dai membri della commissione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge.