(1) Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, le parole: “è istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico” sono sostituite dalle parole: “è istituito un collegio dei presidenti”.
(2) I commi 4 e 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, sono così sostituiti:
“4. Il collegio dei presidenti svolge i seguenti compiti:
a) promuove il flusso di informazioni fra la sede distaccata e le organizzazioni turistiche;
b) armonizza le attività tra IDM e le organizzazioni turistiche;
c) esamina il programma di attività dell’IDM;
d) controlla, sorveglia e valuta la realizzazione del programma di attività dell’IDM.
5. Il collegio dei presidenti si riunisce almeno quattro volte all’anno con il/la manager della sede distaccata dell’IDM.”
(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è aggiunto il seguente comma:
“6. Il/la presidente del collegio dei presidenti è membro del comitato per il marketing dell’IDM.”
(4) Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:
“2. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell’IDM è istituito un collegio dei presidenti. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate si svolge tramite il collegio dei presidenti.”
(5) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:
“1. Per sostenere le organizzazioni turistiche e l’IDM nell’assolvimento dei relativi compiti, nel bilancio provinciale sono stanziati annualmente appositi fondi.”
(6) Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:
“4. La misura delle aliquote di cui al comma 3 e la quota spettante all’IDM sono determinate annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei fondi e stabilisce contestualmente la quota di autofinanziamento a carico delle organizzazioni turistiche.”