(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:
“1. La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di intrattenimenti e pubblici spettacoli anche di natura temporanea, come definiti nel regolamento di esecuzione della presente legge, nonché l'esercizio di sale da bigliardo, da giochi e di attrazione.”
(2) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: “dal tecnico comunale” sono sostituite dalle parole: “dal tecnico comunale o dalla commissione comunale di cui all’Art. 10/bis”.
(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/bis Per i luoghi di pubblico spettacolo possono essere elaborati progetti standard di idoneità che contengono gli elementi e le indicazioni necessari per un utilizzo dei luoghi in modo idoneo. Non si procede alla verifica di idoneità di cui al comma 2, qualora colui il quale richiede l’autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo dichiari di essersi attenuto agli elementi e alle indicazioni per l’idoneità del luogo contenuti nei progetti standard di idoneità. I Comuni devono mantenere aggiornati i progetti standard.”
(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“6/bis Fermo restando quanto stabilito nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, la verifica dell’idoneità di cui al comma 2 non è necessaria per luoghi all’aperto non delimitati, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.”
(5) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 10/bis (Commissione comunale per i pubblici spettacoli)
1. Il Sindaco può istituire una Commissione comunale per i pubblici spettacoli.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco per la durata di quattro anni ed è composta da:
a) il Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) il tecnico comunale o suo delegato;
c) il comandante della polizia locale.
3. Il comandante dei Vigili del fuoco volontari competente viene invitato alle sedute della Commissione per rispondere a questioni riguardanti l’intervento dei Vigili del fuoco. Se in un Comune sono presenti più corpi di Vigili del fuoco volontari, viene invitato alle sedute della Commissione il comandante territorialmente competente o quel comandante che viene designato dai Vigili del fuoco volontari. Alla commissione possono essere affiancati, ove occorra, uno o più esperti.”
(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“3. Il comma 6/bis dell’articolo 6 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, che verrà emanato dopo l’entrata in vigore del presente comma.”