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c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 21)
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 2 aprile 2020, n. 14.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37”)

(1) Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3/bis (Consulta Beni culturali)

1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell’assessore/assessora provinciale competente, una Consulta Beni culturali per gli ambiti dei beni architettonici e artistici, archeologici e archivistici, che funge da organo consultivo per l’indirizzo strategico da seguire nella tutela e conservazione dei beni culturali.

2. Nell’ambito della sua attività, su richiesta dell’assessore/assessora provinciale competente, la Consulta Beni culturali esprime pareri ai sensi delle disposizioni della presente legge, della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, nonché sui ricorsi gerarchici.

3. La Consulta Beni culturali è costituita da almeno nove membri. È composta dall’assessore/assessora provinciale competente e da vari esperti ed esperte in materia di architettura, storia dell'arte, arte, archeologia, tradizione popolare, storia, biblioteconomia, bibliografia e scienza archivistica; questi ultimi sono designati come segue:

a) un membro su proposta dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano;

b) un membro su proposta della Curia vescovile di Bolzano-Bressanone;

c) un membro su proposta della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio;

d) un membro su proposta dell'Azienda Musei provinciali;

e) un membro su proposta delle confederazioni ed associazioni per la tutela dei beni naturali e delle tradizioni locali e la tutela dei beni culturali;

f) un membro su proposta del Consiglio dei Comuni;

g) un membro su proposta dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi;

h) un membro, individuato dalla Giunta provinciale, con comprovate competenze in materia di beni culturali e il cui luogo di lavoro sia al di fuori della provincia di Bolzano, in qualità di vicepresidente.

4. L’assessore/assessora provinciale competente presiede la Consulta Beni culturali, ad esclusione dei casi in cui essa esprime pareri sui ricorsi gerarchici. In tali casi l’assessore/assessora provinciale si astiene dal prendere parte alla discussione e alla votazione e la presidenza della Consulta è assunta dal/dalla vicepresidente.

5. La Consulta Beni culturali può anche suddividersi in sottocommissioni o giurie, nominate dalla Giunta provinciale, e convocare all’occorrenza ulteriori specialisti e specialiste esterni o rappresentanti di organizzazioni esterne.

6. La Consulta Beni culturali propone i soggetti vincitori di premi e riconoscimenti per la tutela dei beni culturali.

7. La Consulta Beni culturali si riunisce almeno tre volte l’anno e le sue sedute sono pubbliche.

8. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali partecipa alle sedute della Consulta Beni culturali senza diritto di voto.

9. Ai componenti, alle componenti e al segretario/alla segretaria della Consulta Beni culturali, delle sottocommissioni e delle giurie vengono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.000,00 euro per l’anno 2020, in 4.000,00 euro per l’anno 2021 e in 4.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

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