(1) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, le parole: “delle unioni di consumatori” sono sostituite dalle parole: “degli enti dei consumatori”.
(2) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: “Promozione della tutela dei consumatori e degli utenti”.
(3) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:
“1. La Provincia autonoma di Bolzano sostiene l’attività degli enti del Terzo settore, anche riuniti in associazioni, aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti.”
(4) L’alinea del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: “A tal fine la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 le seguenti attività:”.
(5) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituita:
“a) attuazione di misure in materia di sensibilizzazione del consumatore, anche in collaborazione con le competenti ripartizioni provinciali;”.
(6) Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, sono così sostituite:
“a) esprimere proposte relative a misure in materia di informazione e sensibilizzazione del consumatore e ad altri interventi a favore dei consumatori;
b) esprimere pareri sulla validità delle iniziative o dei programmi attuati dai soggetti di cui all’articolo 2;”.
(7) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, le parole: “nominati dal Centro tutela consumatori e utenti” sono sostituite dalle parole: “nominati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale”.
(8) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:
“1. Le finalità di informazione del consumatore di cui all’articolo 1 possono essere perseguite direttamente dalla Provincia con proprie iniziative o, indirettamente, con la collaborazione degli enti dei consumatori, utilizzando i mezzi di informazione più idonei, al fine di informare la cittadinanza sulle finalità della presente legge.”
(9) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:
“2. Per l’attività di sensibilizzazione del consumatore di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze, può favorire, d’intesa con le autorità scolastiche e la Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti, l’istituzione di corsi sulla tutela dei consumatori e degli utenti, l’adozione di questa materia nei programmi didattici e di aggiornamento del personale insegnante, nonché nella formazione degli adulti. Può provvedere inoltre alla predisposizione di supporti scientifici necessari alla realizzazione di tali attività.”