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q) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 111)
Obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 marzo 2020, n. 12.

Art. 2 (Obblighi connessi alla formazione di base in medicina)

(1) Possono usufruire del finanziamento di cui all’articolo 2 della legge coloro che, entro il 15 giugno dell’anno di ammissione a un corso di laurea in medicina presso la rispettiva università, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. 2) 

(2) Le studentesse e gli studenti di medicina che per la propria formazione usufruiscono di un finanziamento provinciale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 4 della legge, sono tenuti, entro dieci anni dal conseguimento della successiva formazione medica specialistica o specifica in medicina generale, a prestare, per quattro anni, servizio a tempo pieno nel Servizio sanitario pubblico o convenzionato della provincia di Bolzano. Questo si applica in ogni caso, sia che la persona interessata abbia usufruito o meno di finanziamenti provinciali per la formazione medica specialistica o per la formazione specifica in medicina generale. In caso di servizio a tempo parziale, il servizio da prestare si prolunga proporzionalmente. L’impegno a prestare servizio per quattro anni vale anche in caso di finanziamento parziale.

(3) Ai fini della concessione dei finanziamenti per la formazione di base in medicina, le beneficiarie e i beneficiari devono assumere per iscritto l’obbligo di prestare successivamente servizio nel Servizio sanitario provinciale nei termini indicati al comma 2.

(4) Una volta conclusa la formazione specialistica o specifica in medicina generale, l’obbligo di cui al comma 2 si intenderà comunque assolto anche da parte di chi dimostrerà di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e di aver partecipato ai relativi concorsi, risultando idoneo, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure da parte di chi è stato inserito, entro lo stesso termine, nelle graduatorie dei medici convenzionati, e – in entrambi i casi – non sia stato successivamente invitato ad assumere servizio.

(5) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige si impegna a bandire una specifica procedura di concorso entro un anno dalla richiesta di assunzione del medico quale dirigente sanitario/sanitaria. In caso contrario le beneficiarie e i beneficiari sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 2.

(6) Se non adempiono all’obbligo di servizio di cui al comma 2, le beneficiarie e i beneficiari devono:

  1. in caso di inadempimento totale, restituire il 70 per cento dell’assegno di studio corrisposto loro dalla Provincia o dell’importo versato dalla Provincia alla rispettiva università durante il periodo di formazione, detratto il costo dei servizi a favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e del sistema sanitario provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione;
  2. in caso di inadempimento parziale, restituire per ogni anno di servizio non prestato il 17,5 per cento dell’assegno di studio corrisposto loro dalla Provincia o dell’importo versato dalla Provincia alla rispettiva università durante il periodo di formazione, detratto il costo dei servizi a favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e del sistema sanitario provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato verranno sommati. I periodi di servizio prestato inferiori all’anno verranno riconosciuti ai fini dell’adempimento parziale e l’importo da restituire sarà conseguentemente ridotto in misura proporzionale ai giorni e mesi di servizio non prestato. 3)

(7)  Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione prima della sua conclusione o che non la concludono per il mancato superamento degli esami devono restituire il 50 per cento dell’assegno di studio corrisposto loro dalla Provincia o dell’importo versato dalla Provincia alla rispettiva università durante il periodo di formazione, detratto il costo dei servizi a favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e del sistema sanitario provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione. 4)

(8) L’ufficio provinciale competente accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2 o l’interruzione della formazione e determina, con decreto della direttrice/del direttore di ripartizione, l'ammontare dell’importo da restituire ai sensi del presente articolo. La riduzione dell’importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.

2)
L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 novembre 2020, n. 42, e successivamente dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 dicembre 2023, n. 39.
3)
L'art. 2, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 giugno 2020, n. 22, e successivamente dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 20 novembre 2020, n. 42.
4)
L'art. 2, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 giugno 2020, n. 22, e successivamente dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 20 novembre 2020, n. 42.
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