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m) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 91)
Regolamento sull’armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo

1)
Pubblicato nel B.U. 20 febbraio 2020, n. 8.

Art. 1  (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento determina il contenuto minimo di armatura per la realizzazione di opere massicce di calcestruzzo per opere di protezione, come briglie e traverse, contrafforti, setti portanti massicci e simili, nonché per le opere ingegneristiche in genere; esso integra le disposizioni vigenti sul dimensionamento e sulla realizzazione di opere in calcestruzzo.

Art. 2  (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. elemento strutturale massiccio in calcestruzzo: elemento con dimensione minima ≥ 0,8 m;
  2. calcestruzzo armato: calcestruzzo con contenuto di armatura pari almeno al minimo secondo le vigenti “Norme tecniche per le costruzioni” (di seguito NTC 2018), emanate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, tenuto conto che può essere necessaria l’aggiunta di armature ai fini della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (SLU) e di Stati Limite di Esercizio (SLE) ai sensi delle NTC 2018;
  3. calcestruzzo debolmente armato: elementi di calcestruzzo con contenuto di armatura inferiore al minimo di cui alla lettera b), che tuttavia non sono verificabili secondo le prescrizioni per elementi non armati;
  4. calcestruzzo non armato: sezioni di calcestruzzo verificabili, senza aggiunta di armature, agli stati limite secondo le prescrizioni per elementi non armati, che però in determinate zone possono contenere armature, che possono essere prese in considerazione per verifiche puntuali o localizzate della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (SLU) e di Stati Limite di Esercizio (SLE);
  5. armatura minima: armatura che, indipendentemente dalle verifiche della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi e di Stati Limite di Esercizio, è necessaria per prevenire collassi improvvisi o eccessiva fessurazione, ovvero per resistere alle tensioni interne nel calcestruzzo;
  6. classi di conseguenza: le classi da CC1 a CC3 definite dalla norma UNI EN 1990 (Eurocodice - Criteri generali di progettazione strutturale) per le conseguenze dannose ad esito di particolari eventi.

Art. 3  (Nozioni di base)

(1) Per la determinazione dell’armatura minima e per l’esecuzione di opere in calcestruzzo non armato va fatto riferimento alle NTC 2018.

(2) Secondo il capitolo 12 delle NTC 2018, in mancanza di specifiche indicazioni desumibili dalle stesse, possono essere applicati anche altri codici internazionali in vigore, purché sia dimostrato che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle NTC. Per le briglie si applicano in particolare:

  1. con riguardo alle opere di calcestruzzo non armato o debolmente armato, il capitolo 12 della norma UNI EN 1992 1 1:2005;
  2. per l’impiego di calcestruzzo non armato o debolmente armato per la costruzione di briglie, il documento normativo austriaco ONR 24802.

Art. 4  (Determinazione del contenuto minimo di armatura)

(1) La trasmissione di sollecitazioni assiali di tiro o di tensoflessione da zone di calcestruzzo armate a zone non armate va evitata. Per evitare rotture fragili tra una zona armata e l’elemento di appoggio, il contenuto di armatura non può essere inferiore al contenuto minimo indicato nell’articolo 1, figure 1 e 2, dell’allegato A.

(2) Per gli elementi con sviluppo bidimensionale per i quali, in base al dimensionamento agli stati limite, non è necessaria alcuna armatura, può essere impiegato calcestruzzo non armato o debolmente armato secondo le seguenti indicazioni:

  1. le opere delle classi di conseguenza CC1 e CC2 possono essere eseguite con calcestruzzo non armato o debolmente armato;
  2. le opere della classe di conseguenza CC3 devono essere eseguite con calcestruzzo armato. Se si osservano le regole esecutive di cui al presente articolo 4 e le misure per la riduzione dell’ampiezza delle fessure di cui all’articolo 5, le opere di protezione della classe CC3 possono essere eseguite con calcestruzzo debolmente armato.

(3) Le opere sono classificate in classi di conseguenza secondo i seguenti criteri:

  1. si classificano nelle classi di conseguenza CC1 e CC2 le opere il cui collasso comporta solo effetti medi o modesti (locali) sul sistema di protezione ovvero sulle zone protette;
  2. si classificano nella classe di conseguenza CC3 le opere il cui collasso comporta effetti notevoli sul sistema di protezione ovvero sulle zone protette. L’esecuzione con calcestruzzo leggermente armato è ammessa solo se le azioni dinamiche sono di entità trascurabile.

(4) Per la riduzione a scalare dell’armatura nelle zone in cui il contenuto minimo non viene raggiunto valgono i seguenti criteri, indicati anche nell’articolo 2 dell’allegato A:

  1. la riduzione della sezione di armatura da una zona a quella contigua non dovrebbe essere maggiore del 50 per cento;
  2. le riduzioni di armatura dovrebbero essere spaziate di almeno 100 cm, ovvero di una misura pari ad almeno l’altezza utile della sezione d (altezza utile secondo la norma UNI EN 1992-1-1).

(5) Le opere possono essere eseguite con calcestruzzo non armato, se sono soddisfatte le verifiche di cui alle seguenti lettere a) e b). In tutti gli altri casi va utilizzato calcestruzzo debolmente armato ai sensi del comma 7.

  1. La resistenza assiale NRd della sezione non armata, calcolata secondo la norma UNI EN 1992 1 1, punto 12.6, anche in funzione dell’eccentricità, deve essere maggiore della forza assiale agente Nsd;
  2. per gli elementi in calcestruzzo non armato si deve verificare che in tutte le situazioni critiche, nei giunti di lavoro orizzontali sottoposti all’azione della forza assiale caratteristica e della pressione idrostatica non possano formarsi, nella zona sottoposta a tiro, fessure con profondità a maggiore della metà dell’altezza della sezione h/2 (vedi articolo 3, figura 1, e articolo 4, formula 1, dell’allegato A). L’altezza residua (calcolata come altezza totale della sezione h – profondità della fessura a) deve essere in grado di trasmettere il taglio agente, secondo la formula 2 dell’articolo 4 dell’allegato A.

(6) Per le zone dell’elemento prive di armatura, la verifica della durabilità dell’armatura (ampiezza delle fessure) risulta superflua.

(7) L’armatura minima degli elementi di calcestruzzo debolmente armati può essere ridotta in base ai criteri di cui all’articolo 4, figura 1, dell’allegato A. Per l’ottimizzazione dell’armatura minima degli elementi massicci sottoposti a flessione si seguono le indicazioni del documento normativo ONR 24802, secondo cui l’armatura minima viene ridotta della radice quadrata del rapporto tra armatura allo stato limite ultimo e armatura minima, secondo la formula 3 dell’articolo 4 dell’allegato A.

(8) Gli elementi di calcestruzzo non armato o debolmente armato devono essere rinforzati con un’armatura di ripartizione delle fessure. Tale armatura può essere ridotta, se si rispettano le misure per la riduzione dell’ampiezza delle fessure indicate all’articolo 5.

Art. 5  (Misure per la riduzione dell’ampiezza delle fessure)

(1) L’armatura di ripartizione delle fessure citata all’articolo 4, comma 8, può essere ridotta, se vengono adottate idonee misure di controllo della fessurazione e se l’effettivo rispetto dell’ampiezza delle fessure viene verificato sulle opere finite; una misura idonea può essere il ricorso ad un’opportuna miscela di calcestruzzo con ridotto sviluppo di calore di idratazione e con adeguato sviluppo della resistenza a trazione.

(2) Se si riduce l’armatura utilizzata per limitare l’ampiezza delle fessure, è necessario osservare le prescrizioni di cui ai commi da 3 a 14 del presente articolo.

(3) Per il calcestruzzo da impiegare si devono definire le specifiche del calcestruzzo a prestazione garantita o del calcestruzzo a composizione richiesta ai sensi della norma UNI EN 206.

(4) Qualora le verifiche della resistenza minima e di tutti gli altri requisiti richiesti per il calcestruzzo indurito (ad esempio: la resistenza al gelo) non si possano eseguire dopo 28 giorni di maturazione, è ammessa la verifica dopo 56 giorni di maturazione.

(5) La temperatura del calcestruzzo fresco non può essere superiore a 25°C.

(6) Le temperature esterne sul luogo di impiego devono restare entro un intervallo tra 5°C e < 30°C nel corso di tutte le operazioni di getto fino al raggiungimento di una resistenza di 5 N/mm2; in caso contrario si dovrà fornire la prova che l’effetto della temperatura ambientale può essere compensato mediante idonee misure.

(7) I tempi di disarmo devono essere tassativamente maggiori di 48 ore.

(8) Gli elementi strutturali massicci in calcestruzzo devono essere trattati dopo il getto fino al raggiungimento di almeno il 50 per cento della resistenza alla compressione caratteristica. La cura deve comunque protrarsi per almeno 72 ore dal getto. Detta cura può consistere, ad esempio, nell’applicazione di una pellicola protettiva o nella copertura delle superfici degli elementi mediante un telo chiaro in tessuto non tessuto.

(9) Qualora la temperatura degli elementi realizzati sia maggiore di quella ambientale, il tempo di cura deve essere prolungato, fino a quando la temperatura dell’elemento scende sotto la temperatura ambientale.

(10) L’aumento della temperatura adiabatica nel calcestruzzo a 7 giorni non può superare il limite di ∆Tadiab,7d = 25°C. La prova deve essere fornita dal fornitore di calcestruzzo.

(11) La somma tra la temperatura del calcestruzzo fresco e l’aumento della temperatura adiabatica dopo 7 giorni non può essere maggiore di 45°C. Per il controllo si raccomanda di effettuare misure di temperatura a campione in sito.

(12) In caso di raffreddamento degli elementi, si può tener conto degli effetti sullo sviluppo di temperatura.

(13) Per opere massicce, come briglie per torrenti, in caso di condizioni climatiche avverse o di calcestruzzo preconfezionato con prestazioni non meglio identificabili, per il calcolo del valore della resistenza a compressione può essere assunto un fattore di riduzione pari a α_cc= 0,85.

(14) Nel caso di verifiche periodiche di qualità si può garantire una adeguata sicurezza considerando α_cc = 1,0 e il coefficiente di sicurezza per il calcestruzzo γ_c= 1,5.

Art. 6  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A2)

2)
L’allegato A è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 giugno 2021, n. 20.
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ActionActionb) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia27 settembre 2010 , n. 31
ActionActionf) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2019, n. 19
ActionActionk) Decreto del Direttore dell'Agenzia per la protezione civile 12 settembre 2019, n. 97
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 35
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9
ActionActionArt. 1  (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2  (Definizioni)
ActionActionArt. 3  (Nozioni di base)
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ActionActionArt. 6  (Entrata in vigore)
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