(1) Il presente regolamento determina il contenuto minimo di armatura per la realizzazione di opere massicce di calcestruzzo per opere di protezione, come briglie e traverse, contrafforti, setti portanti massicci e simili, nonché per le opere ingegneristiche in genere; esso integra le disposizioni vigenti sul dimensionamento e sulla realizzazione di opere in calcestruzzo.