(1) Dall’entrata in vigore del presente accordo, al personale in possesso di un attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca superiore a quello previsto dai requisiti d’accesso al proprio profilo professionale o d’inquadramento, compete l’indennità della quota 2 corrispondente al livello di conoscenza attestata.
(2) Compete al dipendente produrre la documentazione attestante il requisito necessario per la quota superiore, che viene riconosciuta, previa domanda, dal primo giorno del mese successivo.
(3) Qualora l’attestato posseduto sia inferiore a quello previsto dai requisiti d’accesso al profilo professionale di appartenenza, l’indennità della quota 2 è corrisposta nella misura relativa al livello dell’attestato posseduto.
(4) Al personale sprovvisto dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, assunto in deroga da specifiche discipline, spetta, in quanto opera in ambiti in cui l’utilizzo della seconda lingua è comunque esercitato, la sola quota 1.
(5) Al fine di favorire l’acquisizione della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei servizi in cui oggi non è previsto quale requisito d’accesso, le parti possono, attraverso specifica contrattazione decentrata, individuare particolari incentivi.