(1) I benefici economici risultanti dall’applicazione dei precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. A tale fine gli aumenti dell’indennità integrativa speciale sono rideterminati calcolando l’aumento relativo all’anno di cessazione dal servizio in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.
(2) Gli aumenti dell’indennità integrativa speciale di cui al presente accordo trovano applicazione per il lavoro straordinario prestato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente contratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(3) Gli aumenti previsti dal presente accordo, escluso quanto previsto al comma 2, non producono effetti sugli istituti di carattere economico per il cui calcolo le disposizioni vigenti rinviano ai relativi elementi retributivi. Per il calcolo, in attesa di nuova disciplina ai sensi del comma 4 dell’articolo 3, si fa riferimento, agli elementi retributivi in vigore al 31/12/2018.