(1) Il comma 7 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Per la concessione della prestazione con la finalità di cui al comma 1, lettera a), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 3. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all’ora, con un tetto massimo di 25 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3.”
(1) Il presente decreto si applica a tutte le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.