(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 5 del contratto di comparto 19 luglio 2016 per il personale delle scuole di infanzia è inserito il seguente comma 7:
“7. Il personale della scuola di infanzia, che nel corso dell’anno scolastico non ha maturato interamente il congedo ordinario ed il periodo di riposo, deve prestare servizio durante il periodo non didattico per le giornate corrispondenti con attività formative con i bambini e le bambine o, qualora non si rilevi la relativa esigenza, con altre attività del profilo professionale. Il personale ha, in alternativa, la possibilità di coprire le relative giornate con un’aspettativa non retribuita.”