(1) Il diritto di accesso ai dati personali può essere esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché nei confronti degli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1/ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(2) La richiesta di esercizio dei diritti sui propri dati personali nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano è trasmessa, anche con mezzi telematici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”, e successive modifiche, all’Ufficio Organizzazione della Provincia autonoma di Bolzano, quale ufficio competente per le misure di coordinamento in materia di privacy.
(3) La richiesta di accesso deve consentire l’esatta identificazione della persona richiedente e precisare l'informazione o le attività di trattamento cui fa riferimento.
(4) Il diritto di accedere ai dati personali non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, in modo particolare i diritti d'autore che tutelano il software. 34)