(1) L'accesso è negato nei seguenti casi:
- l'informazione richiesta non è detenuta dalle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3. La richiesta presentata a struttura organizzativa diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, ma appartenente all’Amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è dalla stessa immediatamente inoltrata alla struttura organizzativa competente. Di tale inoltro è data comunicazione alla persona richiedente;
- la richiesta è manifestamente irragionevole;
- la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
- la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento;
- la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto conto, in ogni caso, dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
(2) L'accesso all'informazione ambientale è altresì negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
- alla riservatezza dei processi verbali delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico, salva espressa autorizzazione del competente organo provinciale;
- alle relazioni internazionali, all'ordine e alla sicurezza pubblici o alla difesa nazionale;
- allo svolgimento di procedimenti giudiziari e al regolare espletamento di attività ispettive;
- alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ivi compresa la riservatezza statistica e il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale;
- ai diritti di proprietà intellettuale;
- alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, qualora essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
(3) Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
(4) Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), e al comma 2, la persona responsabile del procedimento può disporre un accesso parziale a favore della persona richiedente, qualora sia possibile eliminare dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei commi 1 e 2.
(5) Nei casi in cui il diritto di accesso è negato in tutto o in parte, la persona responsabile del procedimento comunica alla persona richiedente, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i motivi del rifiuto o dell’accesso parziale.