(1) Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dalle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3 al momento dell’istanza; esso non può pertanto comportare la necessità di un’attività di ricerca e di elaborazione di dati da parte delle stesse.
(2) Con riferimento agli atti del procedimento amministrativo, purché esecutivi ed efficaci, il diritto di accesso si esercita, anche durante il procedimento stesso, nei confronti della struttura organizzativa competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
(3) Il diritto si intende realizzato tramite il deposito, l'esame, l'estrazione di copia o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti richiesti dalla persona interessata.
(4) Il diritto d’accesso è esercitabile fino a quando l’amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
(5) Non sono ammissibili istanze di accesso ai documenti amministrativi preordinate a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, nonché istanze per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da compromettere il buon andamento dell’amministrazione.