(1) Le consigliere e i consiglieri provinciali hanno diritto di accesso a ogni documento11), dato e informazione utile all’espletamento del loro mandato che sia in possesso delle strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché degli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1/ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(2) In base alle vigenti disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale, nell'esercizio della loro funzione di controllo le consigliere e i consiglieri provinciali possono richiedere, direttamente al Presidente della Provincia o all'assessore provinciale competente per materia, informazioni o dati su provvedimenti adottati da altri organi della Provincia o delle aziende o degli enti da essa dipendenti.
(3) Le consigliere e i consiglieri provinciali sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge; nel caso in cui gli documenti 12), i dati e le informazioni contengano dati personali, le consigliere e i consiglieri provinciali assumono la qualifica di titolari del trattamento e come tali devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa vigente in materia.
(4) Le consigliere e i consiglieri provinciali non sono tenuti a dimostrare l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiarino l’utilità degli documenti12), dei dati e delle informazioni richiesti per l’espletamento del loro mandato.
(5) Alle consigliere e ai consiglieri che richiedono l’accesso ad documenti12), dati e informazioni al di fuori dell’esercizio del loro mandato si applicano le disposizioni concernenti il diritto d’accesso documentale della cittadinanza. 13)