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a'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 21)
Modifiche al regolamento “Elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”

1)
Pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2020, n. 3.

Art. 1 (Direttrice sanitaria/Direttore sanitario – requisiti specifici)

(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

“Art. 3 Direttrice sanitaria/Direttore sanitario – requisiti specifici

1. Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di Direttrice sanitaria/Direttore sanitario devono soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 2, i seguenti requisiti specifici:

  1. essere medici;
  2. per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige:
    1. avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in qualità di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore di comprensorio sanitario, coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario, dirigente medica/medico di presidio ospedaliero, direttrice/direttore di dipartimento sanitario, oppure
    2. avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria di struttura complessa, con comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse, oppure
    3. avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie o grandi dimensioni, considerando per gli enti del servizio sanitario nazionale e provinciale anche le strutture semplici;
  3. per le candidate e i candidati esterni all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige:
    1. avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie o grandi dimensioni, considerando per gli enti del servizio sanitario nazionale e provinciale anche le strutture semplici o
    2. avere maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nella gestione di strutture complesse (posizione di primariato);
  4. assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”

Art. 2 (Direttrice amministrativa/Direttore amministrativo – requisiti specifici)

(1) L’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

“Art. 4 Direttrice amministrativa/Direttore amministrativo – requisiti specifici

1. Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura d’iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di Direttrice amministrativa/Direttore amministrativo devono soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 2, i seguenti requisiti specifici:

  1. essere in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero di una laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in discipline giuridiche ed economiche;
  2. per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano o di altre pubbliche amministrazioni: avere svolto almeno cinque anni di servizio effettivo come direttrice/direttore di dipartimento, direttrice/direttore di ripartizione, direttrice/direttore di comprensorio sanitario, direttrice/direttore di ufficio oppure in una funzione dirigenziale analoga;
  3. per le candidate e i candidati esterni alla pubblica amministrazione: avere svolto almeno cinque anni di servizio effettivo con funzioni dirigenziali apicali di direzione tecnica o amministrativa presso enti, aziende o strutture pubbliche o private;
  4. assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”

Art. 3 (Avviso)

(1) La rubrica dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituita: “Avviso”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

“2. Le domande di iscrizione devono essere presentate con le modalità previste dall’avviso.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Qualora in uno degli elenchi provinciali degli idonei di cui all’articolo 10 risulti un numero di persone inferiore a otto, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Salute può indire, in qualsiasi momento, una procedura di selezione.”

Art. 4 (Modalità di valutazione)

(1) Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

“1. La valutazione avviene per titoli e in un colloquio, con cadenza biennale. Tutte le domande di iscrizione presentate entro la data fissata dall’avviso vengono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati.”

Art. 5 (Gestione degli elenchi provinciali)

(1) Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

“1. Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza biennale.”

Art. 6 (Norma transitoria)

(1) Dopo il comma 1 dell‘articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis. Le persone già dichiarate idonee e iscritte nei rispettivi elenchi provinciali rimangono iscritte per la durata di quattro anni, decorrenti dalla data della loro iscrizione. Per la stessa durata sono altresì iscritti nei rispettivi elenchi provinciali le candidate e i candidati che hanno presentato domanda di iscrizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che verranno dichiarati idonei al termine della rispettiva procedura.”

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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