(1) La rubrica dell’articolo 12/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: “Ufficio Centro funzionale provinciale”.
(2) Nel comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “il Centro funzionale provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Ufficio Centro funzionale provinciale”.
(3) Nei commi 2 e 3 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “nel Centro funzionale provinciale” sono sostituite dalle parole “nell’Ufficio Centro funzionale provinciale”.