(1) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. L’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile ha il compito di provvedere alla raccolta, al coordinamento e alla pubblicazione di tutte le osservazioni meteorologiche e di quelle inerenti al manto nevoso. Provvede inoltre alle attività di prevenzione dalle valanghe ed espleta il servizio meteorologico, entrambi anche ai fini di protezione civile, ai sensi dello statuto dell’Agenzia per la Protezione civile.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. L’Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile ha il compito di rilevare i dati, svolgere le analisi ed elaborare i prodotti di idrologia quantitativa necessari allo sviluppo sostenibile e alla protezione dalle piene della Provincia autonoma di Bolzano. L’Ufficio svolge inoltre, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, tutte le attività di competenza provinciale volte a garantire la sicurezza degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici artificiali, assicurando in tal modo l’incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle di tali opere.”
(3) Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “l’ufficio idrografico – servizio prevenzione valanghe” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”.
(4) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “per i compiti di cui alla precedente lettera h” sono sostituite dalle parole “per il rilascio dei pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali”.
(5) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole “l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”; le parole “dell’Agenzia per la Protezione civile,” sono soppresse.
(6) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole “dell'ufficio idrografico provinciale” sono sostituite dalle parole “dell'Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(7) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole “dall'ufficio idrografico provinciale” sono sostituite dalle parole “dall’Ufficio Idrologia e dighe”.
(8) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, è così sostituito:
“4. I concessionari idroelettrici trasmettono, su richiesta, all'Ufficio Idrologia e dighe i dati di esercizio degli impianti in formato digitale e in tempo reale.”
(9) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole “l'ufficio idrografico provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(10) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole “dell’ufficio provinciale acque pubbliche” sono sostituite dalle parole “dell’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche”.
(11) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole “dell'ufficio idrografico provinciale” sono sostituite dalle parole “dell’Ufficio Idrologia e dighe”.