(1) Ogni licenza per il servizio taxi e ogni autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è riferita a un singolo veicolo e a una persona singola, con l’eccezione delle imprese di trasporto iscritte al registro elettronico nazionale (REN), per le quali l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è intestata all’impresa.
(2) Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, quando i servizi sono effettuati con natanti.
(3) Intestatario della licenza e dell’autorizzazione, della carta di circolazione e dell’immatricolazione dei veicoli deve essere il proprietario/la proprietaria o il soggetto che ha la disponibilità del veicolo in leasing o in usufrutto. In presenza di una delle figure giuridiche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c), tutti i soci devono essere in possesso di una licenza o autorizzazione individuale.
(4) Ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente costituisce titolo preferenziale, rispettivamente, l’aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente, in entrambi i casi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
(5) Per il rilascio delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- la capacità finanziaria, secondo cui l’impresa deve disporre di un patrimonio liquido di almeno 2.500,00 euro per il primo veicolo e di almeno 1.250,00 euro per ciascun veicolo supplementare. Sono escluse dalla prova di capacità finanziaria le imprese di trasporto iscritte al REN;
- la prova del regolare svolgimento della revisione periodica di legge e della regolare manutenzione dei veicoli secondo le disposizioni della casa costruttrice;
- l’utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni, corrispondenti almeno alla classe di emissioni Euro-4, fatta eccezione per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico.
(6) Nella procedura di gara pubblica per l’assegnazione di licenze di taxi e autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono presi in particolare considerazione i seguenti elementi:
- l’utilizzo di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati con gas naturale liquido o con idrogeno;
- l’attestazione comprovante l’adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca (attestato di bilinguismo A2 - ex livello D - o superiore del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue);
- l’attestazione comprovante l’avvenuta frequenza negli ultimi dieci anni di un corso di pronto soccorso;
- l’attestazione comprovante l’avvenuta frequenza di un corso di addestramento di guida sicura in condizioni difficili o pericolose (ad esempio, fondo scivoloso o neve);
- la disponibilità ad effettuare il servizio di notte e nei giorni festivi;
- la possibilità di adottare forme digitali di pagamento.
(7) Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatorio disporre, in base a un valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa o pontile di attracco.
(8) La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del/della titolare, alla persona da questi/questa designata, purché iscritta nel ruolo di cui all’articolo 11 e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività, quando il/la titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
- sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, o non possa più effettuarlo causa ritiro definitivo della patente di guida.
(9) Al/Alla titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita un’altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita un’altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
(10) In caso di morte del/della titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite a uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del/della titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti. Entro il termine massimo di due anni e con relativa autorizzazione del sindaco, la licenza o l’autorizzazione possono anche essere trasferite ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del/della titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all’articolo 11 e in possesso dei requisiti prescritti.