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l) Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 321)
Regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 dicembre 2019, n. 51.

Art. 5 (Servizio di noleggio con conducente)

(1) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo, a viaggio, o entrambi. La prestazione del servizio non è obbligatoria salvo il caso di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a).

(2) Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. nei comuni in cui non è esercitato il servizio taxi i veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento sulle aree pubbliche destinate al servizio taxi, definite nel regolamento comunale;
  2. in accordo con le associazioni di categoria i Comuni possono autorizzare lo stazionamento dei veicoli usati per il servizio di noleggio con conducente su suolo pubblico negli ambiti aeroportuali, ferroviari e delle stazioni degli autobus di linea, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione in tali ambiti; in questo caso la sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e indicate come sosta autorizzata;

(3) È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa dell’utente che ha effettuato la prenotazione del servizio e per il tempo necessario a prelevarlo, farlo scendere o accompagnarlo.

(4) Oltre a una sede operativa, almeno una rimessa dell’impresa deve essere situata nel territorio del Comune che ha autorizzato il servizio. L’impresa può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni dell’Alto Adige, previa comunicazione agli stessi Comuni.

(5) Il luogo di prelevamento e destinazione dei passeggeri può essere situato anche al di fuori della provincia. 2)

(6) Fatto salvo il periodo di transizione di cui all’articolo 16, comma 2, il/la conducente ha l’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio standardizzato in formato digitale. Il foglio di servizio deve essere compilato per ogni singola prestazione prima della partenza e deve riportare: la targa del veicolo, il nome del/della conducente, la data, il luogo e i chilometri di partenza, l’orario d’inizio servizio e la destinazione. Al termine del servizio devono essere indicati l’orario e il chilometraggio.

(7) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è concordato direttamente tra utente e conducente.

(8) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza e del lunotto, un contrassegno con la scritta «Mietwagen/Noleggio» (lettere nere su fondo giallo) e sulla parte posteriore una targa inamovibile recante la dicitura «NCC», lo stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e un numero progressivo.

(9) I veicoli per il noleggio con conducente non possono riportare in alcuna loro parte la scritta “taxi” o una scritta che si possa confondere con la dicitura taxi.

(10) La pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è ammessa nei limiti delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del Codice della strada e all’articolo 57 del Regolamento al Codice della strada.

(11) È consentito l’uso del rimorchio per il trasporto di attrezzature personali del cliente che si trovi a bordo, ad esempio sedia a rotelle, carrozzina, biciclette, ecc..

(12) Non è consentito l’utilizzo del rimorchio per il trasporto di attrezzatura o beni personali del/della conducente.

2)
L'art. 5, comma 5, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 agosto 2020, n. 27.
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