(1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea in Alto Adige. Vengono effettuati a richiesta dell’utenza in modo non continuativo né periodico, su itinerari e con orari non prestabiliti.
(2) Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: