(1) I sistemi per l’introduzione del foglio di servizio digitale di cui all’articolo 5, comma 6, sono implementati a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente della Provincia relativo alla tenuta e alla compilazione del foglio di servizio. 3)
(2) Nel periodo di transizione tra l’entrata in vigore del presente regolamento e l'introduzione del foglio di servizio digitale per i viaggi effettuati all'interno dell’Alto Adige non sussiste l’obbligo di compilazione della versione cartacea del foglio di servizio.
(3) Qualsiasi modifica della ragione sociale richiesta per conformarsi alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 9 è effettuata entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.