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l) Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 321)
Regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 dicembre 2019, n. 51.

Art. 10 (Regolamenti comunali)

(1) Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento i Comuni adottano i propri regolamenti sull’esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, sulla base di un regolamento tipo vincolante con i contenuti minimi, predisposto dal Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano. I Comuni che condividono un unico bacino d’utenza adottano un regolamento coordinato.

(2) Con i regolamenti di cui al comma 1 i Comuni determinano:

  1. il bacino d’utenza per l’esecuzione dei servizi;
  2. il numero delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da assegnare a ogni singolo Comune;
  3. i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, tenendo conto di quanto stabilito all’Art. 6;
  4. le modalità di attestazione della capacità finanziaria;)
  5. le modalità per lo svolgimento del servizio a favore di persone con disabilità, cui deve in ogni modo essere garantito l’accesso ai servizi, il numero e il tipo di veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente da attrezzare per il trasporto di persone con disabilità e il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di persone con disabilità particolarmente gravi;
  6. il tipo e le caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente;
  7. i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi e le modalità per l’indicazione delle stesse;
  8. le modalità di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni del regolamento comunale;
  9. le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento comunale.

(3) Con il regolamento i Comuni possono inoltre prevedere:

  1. l’obbligo della prestazione del servizio di noleggio con conducente se nel bacino d’utenza sono state rilasciate autorizzazioni per tale servizio, ma nessuna licenza per il servizio taxi; in tal caso sono stabiliti anche i dettagli della prestazione obbligatoria e le relative tariffe;
  2. la possibilità, per i titolari di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di svolgere servizi integrativi, quali il taxi ad uso collettivo, anche mediante altre forme di organizzazione del servizio;
  3. la possibilità, per i veicoli usati per il servizio di noleggio con conducente, di accedere alle zone a traffico limitato, eventualmente subordinata al pagamento di un corrispettivo;
  4. l’istituzione di una commissione consultiva operante in riferimento all’esercizio dei servizi e all’applicazione del regolamento comunale; in tal caso con il regolamento si stabiliscono compiti, durata, funzionamento e composizione della commissione stessa, garantendo la rappresentanza paritetica delle organizzazioni di categoria e del Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige;
  5. ulteriori obblighi, diritti e divieti specifici per l’esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.
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