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c) Decreto del Presidente della Provincia 2 dicembre 2019, n. 301)
Modifica del regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

Art. 4

(1) I commi 8 e 9 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“8. Concesso il piano di rateazione, la Società può iscrivere l'ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, o il fermo di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, solo nel caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto dal piano, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche iscritti in data antecedente alla concessione della rateazione. A seguito della concessione del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

9. In caso di mancato pagamento, entro le scadenze previste, della prima rata, oppure di cinque rate, anche non consecutive, o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione, in caso di numero di rate inferiore a cinque, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L’importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un’unica soluzione ed è immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla Società. Il debito può essere nuovamente rateizzato se, alla data della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute del precedente piano non rispettato sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Restano comunque ferme le limitazioni di cui al comma 8.”