(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande agevolate, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
(2) Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio. Questo viene effettuato da una commissione interna, utilizzando un apposito programma informatico. La commissione determina quali dichiarazioni vanno controllate, con quali modalità e quali documenti devono essere presentati dagli studenti interessati/dalle studentesse interessate.
(3) Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.
(4) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, il/la dichiarante, ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al rimborso, conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. In questi casi l’importo del rimborso concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali e vengono applicate sanzioni amministrative ai sensi del succitato articolo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.