(1) Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto, può essere concesso il rimborso dei costi per il trasporto tra la residenza e il luogo di studio ovvero tra l’alloggio nella località di studio e l’università.
(2) Il rimborso di cui al comma precedente comprende anche le spese di trasporto per tratte non coperte dal servizio pubblico, qualora lo studente/la studentessa non sia in grado di raggiungere la più vicina fermata utile o non sia in grado di sopportare i tempi di attesa.
(3) L’effettuazione di più percorsi giornalieri –compresi quelli a vuoto – può essere presa in considerazione solo in caso di comprovata necessità.
(4) Per il trasporto effettuato con veicolo privato, è riconosciuto un rimborso pari all’indennità chilometrica spettante al personale provinciale in caso di missione ai sensi dei vigenti contratti collettivi.
(5) Per il trasporto effettuato da imprese o associazioni che svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori, cooperative, ecc.), il rimborso viene concesso in base ai preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al capo IV.