1. I contributi sono concessi in base al piano annuale per il finanziamento delle attività inerenti al servizio giovani, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, nel quale sono fissati i capisaldi, le finalità e le prospettive della promozione del servizio giovani.
2. I contributi ordinari e i contributi per progetti possono ammontare fino al 90 per cento della spesa ammessa.
3. I contributi per investimenti possono ammontare fino all’80 per cento della spesa ammessa.
4. Per particolari esigenze di interesse pubblico o per la realizzazione di particolari iniziative o strutture che rientrano nelle finalità previste dalla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, i limiti massimi di cui ai commi 2 e 3 possono essere superati. Le apposite domande e i relativi provvedimenti di concessione devono essere debitamente motivati. In ogni caso non può essere superato il limite massimo complessivo del 95 per cento della spesa ammessa.