1. Sono previste quattro tipologie di contributi:
a) contributi ordinari;
b) contributi per progetti;
c) contributi per investimenti;
d) contributi integrativi.
2. I contributi ordinari sono concessi per la realizzazione dei programmi annuali di attività delle strutture per giovani, ivi compresi progetti specifici rientranti nell’attività ordinaria annuale delle strutture per giovani.
3. I contributi per progetti sono concessi per l’organizzazione e la realizzazione di progetti specifici, definiti mediante l’indicazione di contenuti, finalità, target, luogo, durata, relatrici e relatori.
4. I contributi per investimenti sono concessi per misure destinate alla realizzazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture per giovani e per l’acquisto dei beni necessari allo svolgimento delle attività.
5. I contributi integrativi sono concessi nei seguenti casi:
a) qualora i fondi di autofinanziamento e/o i finanziamenti di terzi non siano sufficienti, con i contributi originariamente concessi, per realizzare il programma di attività annuale, i progetti o gli investimenti previsti;
b) qualora si siano verificate gravi situazioni impreviste o imprevedibili;
c) qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.
6. In ogni caso, i contributi integrativi non possono superare il limite massimo del 95 per cento della spesa ammessa.