1. I documenti di spesa devono:
a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
b) essere intestati al beneficiario/alla beneficiaria;
c) essere regolarmente quietanzati;
d) riferirsi alle spese ammesse a contributo;
e) riferirsi all'anno per cui è stato concesso il contributo.
2. In caso di contributi per progetti e per investimenti possono essere presentati anche documenti di spesa relativi all'anno successivo a quello di concessione del contributo, purché sussistano giustificati motivi e le spese rientrino tra quelle preventivate ed ammesse rispettando i termini stabiliti dall'articolo 9 della legge provinciale 29° gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
3. Sarebbe preferibile non presentare scontrini fiscali; se ciò non fosse possibile, va compilato un elenco numerato di tutti gli scontrini, con l’annotazione del motivo per cui essi sono pertinenti all’attività svolta, secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente; l’elenco deve essere firmato dal/dalla rappresentante legale del soggetto beneficiario o dalla singola persona beneficiaria.
4. Le fatture e i documenti di spesa originali per l’ammontare della spesa ammessa devono essere conservati presso la sede del beneficiario/della beneficiaria, insieme alle ricevute di pagamento e alle e-mail di ricezione delle fatture elettroniche; fatture e documenti di spesa vanno esibiti in caso di controllo.