1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata.
2. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. I richiedenti devono regolarizzare la domanda entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine, la domanda di contributo è archiviata.
3. Di norma i contributi sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente. Nel caso in cui si intendano superare i limiti massimi fissati dai commi 2 e 3 dell’articolo 7, la decisione compete alla Giunta provinciale.
4. La concessione dei contributi dipende, oltre che dalla valutazione positiva della domanda, anche dalla disponibilità finanziaria nell’esercizio di riferimento. Tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio, i contributi vengono concessi prioritariamente per attività, progetti ed investimenti:
a) da realizzare in località ancora sprovviste o carenti di strutture per giovani;
b) che hanno carattere innovativo;
c) che affrontano temi rilevanti per le politiche sociali;
d) che promuovono l’autonomia, il senso di comunità e la formazione politica dei giovani;
e) che vengono organizzati e sostenuti da più soggetti.
5. Le domande che non corrispondono ai presenti criteri sono archiviate d’ufficio.