(1) L’articolo 3 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, è così sostituito:
“Art. 3 (Tecnico/tecnica competente in acustica)
1. La richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica è presentata da chi risiede in provincia di Bolzano all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, di seguito denominata Agenzia. L’Agenzia gestisce le domande e verifica periodicamente i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione.”
(2) Nel terzo periodo del comma 2 dell’articolo 5, della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole: “Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominata Agenzia” sono sostituite dalla parola: “Agenzia”.
(3) L’articolo 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 19 (Disposizioni finali)
1. I comuni danno adeguata informazione ai cittadini in merito alla classe acustica assegnata alle singole zone urbanistiche del proprio territorio.
2. L’Agenzia supporta i comuni nell’attività di aggiornamento dei P.C.C.A. In accordo con la vigente normativa urbanistica e sentito il Consiglio dei Comuni, l’Agenzia stabilisce, tramite proprie linee guida, le modalità per la redazione, l’aggiornamento e la pubblicazione della versione digitale ufficiale dei P.C.C.A.
3. Nei comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica.
4. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge sulla base degli sviluppi tecnologici e di nuove conoscenze tecniche nonché in seguito a modifiche delle disposizioni provinciali, statali e dell’Unione Europea.”
(4) Nel primo periodo dell’allegato A della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 19, comma 3” sono soppresse.