(1) All’Ufficio Educazione permanente (14.3.) della struttura organizzativa Ripartizione Cultura tedesca dell’allegato 1 del decreto viene assegnato il Servizio di coordinamento per l’integrazione.
(2) Nell’allegato 1 del decreto, all’interno della struttura organizzativa Ripartizione Lavoro, la voce “Servizio di coordinamento per l‘integrazione” è soppressa.
(3) Al punto 14 Cultura tedesca dell’allegato A della legge provinciale viene aggiunta la competenza “integrazione”.