(1) In caso di diminuzione o di aumento dell’abilità al lavoro, il direttore/la direttrice dell’Agenzia, su richiesta della persona interessata o su proposta del medico di fiducia, può rivedere il grado di invalidità. La rendita annua verrà corrispondentemente aumentata o ridotta. Gli indennizzi in forma di capitale saranno, se necessario, compensati con indennità già liquidate oppure ancora spettanti.
(2) La diminuzione dell’abilità al lavoro deve derivare dall’infortunio o dalla malattia che hanno dato luogo alla liquidazione della rendita o dell’indennizzo in forma di capitale. La rendita annua è soppressa se il recupero dell’abilità al lavoro è tale da determinare il venir meno dei presupposti di cui all’articolo 8.
(3) In caso di infortunio, la prima revisione del grado di invalidità può aver luogo solo dopo un anno dalla data dell’infortunio stesso e dopo sei mesi dalla costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni, nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita, non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può aver luogo solo due volte, una alla fine del primo triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. L’ultima revisione può aver luogo soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di dieci anni dalla costituzione della rendita.
(4) In caso di malattia, la prima revisione può aver luogo solo dopo sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente. L’ultima revisione può aver luogo soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.